Improcedibilità per rinuncia all’interesse: la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse esonera il giudice dall’esame del merito (TAR Lazio n. 13193 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ritualmente depositata prima dell’udienza di discussione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi nel merito. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte, comporta l’esonero del giudice dall’esame delle questioni di merito e legittima la compensazione delle spese di lite, in considerazione dei giusti motivi esposti nella predetta dichiarazione.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario, impugnava dinanzi al TAR Lazio la graduatoria finale e di merito per la Regione Puglia, nella parte in cui non era stato correttamente collocato con il riconoscimento della riserva posti ex legge n. 68/1999, come da preferenza espressa in domanda. Il ricorrente contestava altresì il bando di concorso, il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti e, con motivi aggiunti, la nota dell’Agenzia delle Entrate che motivava il mancato inserimento in graduatoria con la riserva.
Costituitosi il contraddittorio, la parte ricorrente depositava memoria in data 13.7.2026, dichiarando di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, preliminarmente, ha rilevato che con memoria del 13.7.2026 la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Tale dichiarazione, proveniente dalla stessa parte istante, integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, quale causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La Corte ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità, non essendo necessario procedere all’esame delle questioni di merito sollevate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, in quanto la rinuncia all’interesse da parte del ricorrente rende la controversia priva di oggetto attuale.
In relazione alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi in considerazione delle sopravvenute ragioni esposte dal ricorrente nella dichiarazione di cui sopra. Ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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