Responsabilità sanzionatoria per omessa trasmissione del piano di razionalizzazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 257 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità sanzionatoria devoluta alla giurisdizione contabile, il criterio di imputazione soggettiva resta quello del dolo o della colpa grave di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996. L’introduzione, ad opera del d.lgs. n. 174/2016, di un rito bifasico per l’irrogazione delle sanzioni non muta gli elementi costitutivi sostanziali dell’illecito. Ai fini della configurabilità dell’illecito sanzionato dall’art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, la locuzione “mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4” non è estensibile alla mancata trasmissione del provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo, adempimento autonomo e privo di termine perentorio. Ne consegue che la comunicazione tardiva del piano di razionalizzazione non integra la condotta tipizzata e non può fondare l’irrogazione della sanzione.
Il Fatto
Il Segretario generale di un Comune è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale, che ne ha contestato la responsabilità sanzionatoria per avere trasmesso in forte ritardo alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni, adottata nel termine di legge del 31 dicembre.
Il giudice monocratico di primo grado ha accolto il ricorso e condannato il funzionario al pagamento di una sanzione pecuniaria. La Sezione giurisdizionale regionale, in accoglimento dell’opposizione, ha invece escluso la grave colpevolezza della condotta. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Procura regionale, deducendo che il requisito soggettivo è quello dell’art. 3, legge n. 689/1981 e che il ritardo nella trasmissione integra la condotta sanzionata.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il requisito soggettivo della responsabilità sanzionatoria. Secondo il Collegio, i principi delle Sezioni riunite n. 12/2007/QM restano applicabili: l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, senza distinguere tra responsabilità risarcitoria e sanzionatoria, impone il dolo o la colpa grave per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile. Il principio opera sul piano sostanziale degli elementi costitutivi dell’illecito, non su quello del rito.
Il Collegio osserva che il rito bifasico introdotto dal d.lgs. n. 174/2016 modifica l’iter processuale, ma non il connotato soggettivo della condotta tipizzata. L’assunto della Procura, che richiama la legge n. 689/1981 e la giurisprudenza di legittimità e amministrativa, non è pertanto condiviso: nella specifica materia resta fermo il parametro della colpa grave.
Su questa base il Collegio ritiene che la funzionaria abbia confidato in buona fede che la trasmissione sarebbe stata curata dalla dipendente competente, la quale aveva caricato la deliberazione sul portale informativo ministeriale. L’omessa verifica dell’esecuzione dell’adempimento non supera la soglia della colpa lieve ed è quindi scusabile.
Il giudice di appello esamina poi un profilo ulteriore e dirimente, che si colloca a monte del connotato soggettivo. L’art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 sanziona la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4. Il dato letterale àncora il termine perentorio del 31 dicembre alla sola approvazione del piano, non alla sua trasmissione, che il comma 3 disciplina con la congiunzione “e”.
Il Collegio non reputa quindi sostenibile l’interpretazione estensiva proposta, che vorrebbe ricondurre alla locuzione “atti” anche le attività materiali di comunicazione. L’art. 12 delle preleggi consente il ricorso al criterio logico solo quando la lettera della norma sia ambigua e il criterio letterale risulti insufficiente, ciò che qui non accade, come ribadito dal Cons. Stato Sez. V n. 6440/2024. Ne deriva la conferma dell’esclusione della responsabilità sanzionatoria, con liquidazione delle spese a carico del Comune.
Nota della Redazione
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