Gravi difetti dell’opera: decorrenza della denuncia e conoscenza effettiva (Cass. civ. Sez. II n. 365 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., il termine annuale per la denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti. Tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all’esito dei predetti approfondimenti tecnici. L’accertamento sull’epoca di acquisizione di tale conoscenza costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente acquirente di un immobile proponeva domanda di risarcimento dei danni per difetto di costruzione nei confronti dell’impresa costruttrice. Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento.

La società proponeva appello e la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza, rigettava la domanda. Rilevava che l’acquirente aveva avuto cognizione dei vizi fin dal momento della consegna dell’immobile e che, dunque, la denuncia intervenuta successivamente era tardiva. Avverso tale pronuncia l’acquirente proponeva ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava l’erronea riconduzione dei vizi all’art. 1669 cod. civ., sostenendo che il termine per la denuncia dovesse spostarsi fino al momento in cui aveva materialmente acquisito l’esito della consulenza tecnica di parte. La Corte ha rilevato come tale censura sia inammissibile, perché irrilevante: il giudice di appello aveva evidenziato che la sussumibilità dei vizi nell’ambito applicativo dell’art. 1669 cod. civ. non assumeva alcun rilievo nel caso di specie, poiché in ogni caso doveva intendersi maturata la decadenza per essere decorso infruttuosamente l’anno dalla scoperta degli stessi senza la prescritta denuncia.

Il fulcro della questione riguardava dunque l’epoca di acquisizione della piena cognizione dei vizi. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera, il termine per la denunzia non decorre finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti. Questa consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti e non si sia acquisita, in ragione degli accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause.

Tale principio è stato espresso richiamando il precedente Sez. 2, Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019. La Corte ha però precisato che, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause sin dal primo manifestarsi, il decorso del termine non è automaticamente postergato all’esito degli approfondimenti tecnici. Nel caso concreto, la stessa prospettazione del ricorrente induceva a ritenere che egli avesse conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica già in epoca prossima alla consegna del bene.

La Corte ha inoltre escluso che il giudice di appello avesse fatto applicazione della clausola contrattuale di accettazione dell’opera o del principio di cui all’art. 1665 cod. civ.: la ratio della decisione risiedeva unicamente nell’individuazione della decorrenza del termine annuale di decadenza. Il terzo motivo, relativo all’art. 1495 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile per genericità delle allegazioni, risultando la questione del riconoscimento dei vizi del tutto nuova. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito dal rigetto del ricorso principale.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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