Riferibilità al cedente degli interessi rimborsati per rate precedenti alla cessione del leasing (Cass. civ. Sez. 3 n. 1482 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca violazione o falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile qualora, pur indicando le norme asseritamente violate, non contenga specifiche argomentazioni idonee a dimostrare in quale modo le affermazioni della sentenza impugnata si pongano in contrasto con esse o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. La legittimità della percezione di somme a titolo di rimborso di interessi, da parte del cedente un contratto di leasing, deriva dalla natura di contratto di durata del leasing e dalla riferibilità degli interessi restituiti alle rate scadute e pagate anteriormente all’efficacia della cessione del contratto, non essendo decisivo il fatto che il relativo esborso sia stato economicamente sostenuto dal cessionario.

Il Fatto

Una società, utilizzatrice di un immobile concesso in leasing, cedeva il contratto ad un’altra società, con efficacia differita. Successivamente, a seguito di un ricalcolo degli interessi, il concedente emetteva una nota di credito per il rimborso di una somma, riferita alle rate pagate prima dell’efficacia della cessione; su richiesta del cessionario, il rimborso veniva però indirizzato e versato al cedente.

Il cessionario, sostenendo di aver economicamente sopportato il peso delle rate oggetto del rimborso, conveniva in giudizio il cedente per sentirne condannare alla restituzione della somma, assumendone l’indebita percezione. La domanda veniva rigettata in entrambi i gradi di merito, con sentenza della Corte d’appello che escludeva l’arricchimento, valorizzando la riferibilità del rimborso alle rate pagate dal cedente prima della cessione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui il cessionario deduceva la violazione degli artt. 1406 e 1189 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura è dichiarata inammissibile: pur essendo indicati i parametri normativi, manca una specifica argomentazione volta a dimostrare il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme regolatrici della fattispecie, requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità a pena di inammissibilità.

La Corte osserva che la doglianza è comunque infondata: la percezione delle somme da parte del cedente è legittima in ragione della natura di contratto di durata del leasing e della riferibilità degli interessi restituiti alle rate anteriori all’efficacia della cessione. Tale riferibilità esclude che il cedente abbia ricevuto un pagamento non dovuto, rendendo irrilevante l’identificazione del soggetto che abbia in concreto sostenuto l’onere economico.

Viene altresì respinta la seconda doglianza del motivo, relativa alla clausola di rinuncia contenuta nel contratto di cessione: trattandosi di una rinuncia manifestata dal cedente nei confronti del contraente ceduto, di essa poteva giovarsi esclusivamente il contraente ceduto, e non anche il cessionario nei rapporti interni con il cedente.

Il secondo motivo, riguardante l’interpretazione contrattuale e la motivazione, è dichiarato inammissibile sotto plurimi profili: la censura investe un’affermazione non decisiva, essendo la ratio decidendi incentrata sull’ascrivibilità del rimborso alle rate pagate dal cedente; il riferimento alle clausole contrattuali è generico e non autosufficiente, limitandosi a frammentari stralci; la dedotta violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. risulta articolata su elementi estranei alla motivazione.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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