Prescrizione del danno da responsabilità notarile e sua percepibilità obiettiva (Cass. civ. Sez. II n. 363 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno risarcibile si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato secondo la diligenza esigibile ai sensi dell’art. 1176 cod. civ. e secondo standards obiettivi parametrati alla specifica attività del professionista. L’art. 2935 cod. civ. valorizza i soli impedimenti di carattere giuridico, non quelli di fatto, e non il dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione, che può essere colpevolmente ritardata dall’incuria del titolare del diritto. L’inadempimento del professionista è l’evento produttivo del danno, ma non si identifica con esso, che è invece il pregiudizio patito dal creditore quale conseguenza immediata e diretta ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato un suolo edificatorio con atto notarile rogato dal convenuto. Il terreno risultò poi demaniale in quanto gravato da usi civici, con conseguente impossibilità di realizzare il progetto edificatorio. Il ricorrente agiva nei confronti del notaio per ottenere il risarcimento dei danni, imputando al professionista la negligenza per non avere eseguito gli accertamenti sulla titolarità del bene e sui relativi vincoli.
Il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione del diritto, facendo decorrere il dies a quo dal 30 agosto 2002 e rilevando che la prima costituzione in mora risaliva all’8 maggio 2013, oltre il termine decennale. La Corte d’Appello confermava la decisione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
I sei motivi, per la loro connessione, sono esaminati congiuntamente e sono dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili. Il nucleo della controversia è l’individuazione del momento dal quale far decorrere il termine prescrizionale decennale dell’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio.
La Corte rileva che la sentenza d’appello non è censurata quanto all’accertamento sul momento in cui il ricorrente ha acquisito piena consapevolezza degli usi civici, e che tale accertamento di fatto non è sindacabile se non per un omesso esame che non risulta dedotto. Su questo punto il ricorso è quindi inammissibile.
Nel merito viene ribadito il principio secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato, con accertamento rimesso al giudice di merito. La Corte richiama la Sez. III n. 22059 del 22.09.2017 e la Sez. III n. 16631 del 12.06.2023, nonché la Sez. II n. 1889 del 25.01.2018.
L’art. 2935 cod. civ. è interpretato nel senso che rilevano solo gli impedimenti di carattere giuridico e non quelli di fatto. Il professionista risponde dell’inadempimento che costituisce l’evento produttivo del danno, ma il pregiudizio risarcibile è distinto e consiste nella perdita subita o nel mancato guadagno conseguenti alla condotta inadempiente. Nella specie il danno lamentato non è dipeso dalla declaratoria di nullità del contratto, bensì dalla scoperta degli usi civici gravanti sul bene.
Non è pertanto applicabile il principio invocato dal ricorrente secondo cui, ove il danno consegua all’accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, la prescrizione decorrerebbe dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento. Nel caso concreto non sussiste alcun impedimento di diritto all’azione di responsabilità. Anche il quinto e il sesto motivo, relativi a ulteriori voci di danno, sono infondati, perché la motivazione della Corte territoriale è conforme ai principi richiamati e non vi è stata alcuna omessa pronuncia.
Nota della Redazione
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