Gravi indizi cautelari e omessa valutazione della memoria difensiva (Cass. pen. Sez. I n. 6231 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento solo quando in essa siano articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti già prospettati ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, di carattere decisivo. L’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è prescritta dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola ordinanza genetica, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra organo requirente e organo giudicante. Riguarda parimenti la sola ordinanza genetica la nullità per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta avverso l’ordinanza del GIP che aveva applicato all’indagato la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi o da chi lo assiste. L’imputazione provvisoria riguarda il riciclaggio di somme in contanti ricevute da terzi e poi bonificate, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, nel quadro di una più ampia indagine per associazione a delinquere.

L’indagato è indicato come amministratore di fatto della società di costruzioni destinataria delle somme. Propone ricorso per cassazione con tre motivi, affidati alla violazione dell’art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., al vizio di motivazione e all’illogicità in punto di scelta della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato, salvo riconoscere l’inammissibilità del primo motivo. Quanto all’omesso esame della memoria difensiva, richiama il consolidato indirizzo secondo cui la nullità opera solo in presenza di deduzioni specifiche, autonome, inedite e decisive, non desumibili dalla generica doglianza. Nel caso concreto la censura è generica, perché non indica le autonome censure devolute al Tribunale con riferimento alla posizione dell’indagato né il loro grado di decisività.

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che i gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi del giudizio di merito e non vanno valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.. È sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità. Il Tribunale ha reso conto della ricostruzione unitaria degli indizi con cadenze argomentative insindacabili in sede incidentale.

Quanto all’autonoma valutazione, la Corte precisa che il requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. per la sola decisione inaudita altera parte, perché funzionale a garantire l’equidistanza tra requirente e giudicante. Per i provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente.

Il secondo motivo è infondato: per larga parte versato in fatto, sollecita una rilettura delle fonti indiziarie inibita in legittimità. L’interpretazione dei dialoghi intercettati, anche se criptici, è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sottratta al sindacato se logicamente motivata. La Corte rinvia al giudice della cognizione la verifica della documentazione prodotta dopo il titolo cautelare. Il terzo motivo è infondato: le esigenze cautelari trovano adeguata motivazione nella ripetitività delle operazioni e nel contesto illecito più ampio. Segue il rigetto e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *