Liberazione condizionale e obbligazioni civili non adempiute (Cass. pen. Sez. I n. 8550 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione condizionale, l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non rileva in quanto tale, ma quale elemento sintomatico del sicuro ravvedimento del condannato, che postula l’esistenza di una fattiva volontà di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato. La disponibilità di somme di denaro, delle quali il condannato abbia la sicura disponibilità, impone una verifica sulla loro mancata utilizzazione, anche a titolo di mera offerta risarcitoria, a nulla rilevando l’assenza di una condanna al risarcimento o l’atteggiamento dei congiunti della vittima, non assimilabile a rinuncia al credito. La valutazione del giudice di sorveglianza non è vincolata dalle relazioni trattamentali, dovendo essere condotta con particolare rigore quanto più vasto è l’allarme sociale determinato dai crimini perpetrati. La mancanza di specificità del motivo di ricorso per cassazione dev’essere apprezzata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l’istanza di ammissione alla liberazione condizionale presentata da un soggetto detenuto, condannato all’ergastolo per omicidio premeditato dalla Corte Suprema della Florida, la cui sentenza era stata riconosciuta in Italia dalla Corte di appello di Trento. Il condannato, giunto in Italia per la prosecuzione dell’esecuzione della pena, aveva già maturato il requisito temporale per l’accesso al beneficio, ma il tribunale ne aveva escluso la sussistenza del sicuro ravvedimento, anche per la mancata utilizzazione, a fini risarcitori, di una somma di denaro depositata sul suo conto corrente.

Avverso l’ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge per il mancato riconoscimento della giurisdizione estera in materia di obbligazioni civili, erronea applicazione dell’art. 176 cod. pen. in ordine al ravvedimento e vizio di motivazione in relazione agli atti del processo, valorizzando la condotta carceraria e l’adesione ai programmi trattamentali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità, in quanto la doglianza difensiva si sostanziava in una eccezione di violazione della giurisdizione estera, frutto di una sovrapposizione tra la normativa statunitense e quella italiana. Il punto nodale, ha precisato la Corte, non è la mancanza di condanna alle spese o di domande risarcitorie, bensì la sussistenza di una spontanea offerta del condannato di provvedere al risarcimento in favore della persona offesa.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha richiamato la nozione di ravvedimento come insieme dei comportamenti concretamente tenuti dal condannato nel corso dell’espiazione, idonei a evidenziare una convinta rivisitazione critica delle pregresse scelte criminali e a consentire un giudizio prognostico favorevole. Il giudice di sorveglianza, pur non essendo vincolato dalle relazioni degli organi di osservazione, deve compiere una valutazione tanto più rigorosa quanto maggiore è l’allarme sociale determinato dal reato. Nel caso di specie, il tribunale aveva correttamente valorizzato la disponibilità di una somma di trentamila euro, mai utilizzata neppure per una formale offerta risarcitoria, elemento che, lungi dal rappresentare un mero adempimento formale, costituiva un indice della mancanza di un sincero pentimento.

La Corte ha, infine, ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, volto a una rivalutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito. Le relazioni trattamentali e l’osservazione intramuraria, pur evidenziando una condotta corretta e partecipativa, non erano state ritenute sufficienti dal tribunale a dimostrare un’effettiva e irreversibile revisione critica del proprio vissuto, anche per l’assenza di un sentimento empatico verso i familiari della vittima. Gli elementi sopravvenuti, quali l’ammissione al lavoro esterno, non erano apprezzabili in sede di legittimità in quanto successivi al provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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