Gravi indizi e chiamata in correità: riscontro nelle intercettazioni (Cass. pen. Sez. III n. 7735 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate come elemento di riscontro delle intercettazioni telefoniche già di per sé idonee a fondare i gravi indizi di colpevolezza, non essendo necessaria una loro autonoma valutazione critica quando le captazioni risultino pienamente sufficienti. Ai fini della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, il giudice della cautela deve indicare elementi non meramente congetturali, valutando la gravità dei fatti, la quantità di stupefacente, le risorse economiche impiegate, la caratura dei coindagati e la professionalità dimostrata, anche in proiezione futura.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 16 agosto 2024, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente lamentava il vizio di motivazione, sostenendo che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti da una duplice chiamata in correità senza alcun vaglio critico, con conseguente insufficienza della valutazione delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione della decisione impugnata. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi sulla base delle intercettazioni delle conversazioni con due soggetti inseriti nel gruppo criminale, concernenti la partecipazione a una fornitura di cocaina di ingente valore economico.
La Cassazione rileva un dato processuale decisivo: il ricorrente non si è confrontato con questa parte della motivazione, concentrando le difese sulle sole dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia. Tale censura risulta quindi eccentrica rispetto alla struttura effettiva del provvedimento.
Il punto giuridico centrale riguarda il rapporto tra le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori. Il Tribunale del riesame, osserva la Corte, ha considerato le dichiarazioni dei collaboratori esse stesse come elemento di riscontro delle intercettazioni già pienamente sufficienti. Ne consegue che l’argomento del ricorrente relativo alla mancanza di riscontro resta assorbito, poiché il compendio indiziario reggeva già sulle sole captazioni.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sui requisiti di concretezza e attualità, citando in particolare Sez. 5 n. 12869 del 2022 e Sez. 3 n. 9041 del 2022. Il Tribunale ha indicato elementi non meramente congetturali, desunti dalla gravità dei fatti, dalla quantità di stupefacente movimentato, dalle ingenti risorse economiche, dalla caratura dei coindagati e dalla professionalità dimostrata, formulando una prognosi negativa nonostante l’arresto delle indagini al 2022.
Il ricorso è pertanto manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.