Malversazione: momento consumativo alla scadenza del termine o impossibilità definitiva (Cass. pen. Sez. 6 n. 4199 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. non può considerarsi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento. Il momento consumativo coincide con la scadenza del termine essenziale previsto per la realizzazione dell’opera o del servizio, ovvero, anche prima, con il momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica, come nel caso dell’inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell’irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma. La condotta penalmente rilevante è strutturalmente omissiva propria ed è suscettibile di estrinsecarsi in comportamenti attivi od omissivi. La questione del momento consumativo dipende dalle singole dinamiche contrattuali e dalla tipologia delle sovvenzioni, imponendo di tener conto delle specifiche situazioni concrete.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale locale, aveva assolto due imputati dal reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. per la ritenuta insussistenza del fatto. La contestazione riguardava la distrazione di parte delle somme erogate da una società pubblica a favore di una società amministrata da uno degli imputati, quale acconto per un finanziamento volto alla realizzazione di una “biocella” per il trattamento dei rifiuti, in partenariato con un’università.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, limitando l’impugnazione alla sola posizione di uno degli imputati. L’ufficio requirente denunciava la contraddittorietà del percorso logico e il travisamento delle emergenze processuali, nonché l’erronea interpretazione della fattispecie, sostenendo che le somme erano state distratte per pagare spese correnti della società. Lamentava che la Corte territoriale non avesse considerato che, per la configurabilità del reato, basta la dimostrazione della destinazione degli importi a finalità diverse da quelle pubbliche, essendo indifferente la perdurante possibilità di realizzare l’opera.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la contestazione inerisse a condotte distrattive poste in essere prima dell’esecuzione di un sequestro totalitario delle quote della società finanziata. Dopo tale misura, l’amministratore giudiziario aveva ottenuto una proroga del termine per l’ultimazione del progetto, da luglio 2019 a marzo 2020. Solo successivamente, verificata l’inadeguatezza del rendiconto informale predisposto dall’imputato, l’amministratore decise di rinunciare al progetto e al finanziamento, malgrado la perdurante attualità del termine prorogato e l’acquisita disponibilità di un prototipo sperimentale.
Il Collegio ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 14874 del 13/02/2024, Rv. 286236; Sez. 6, n. 11732 del 16/01/2024, Rv. 286184; Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, Rv. 283267; Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, Rv. 283332), secondo cui il reato si perfeziona alla scadenza del termine essenziale o quando divenga impossibile la destinazione dei fondi. La Corte ha evidenziato che la condotta è strutturalmente omissiva propria e che la questione del momento consumativo non consente risposte di principio, dipendendo dalle dinamiche contrattuali.
La Suprema Corte ha ribadito che, quando il contratto preveda un termine e finché questo non sia scaduto, il privato che abbia diversamente impiegato il denaro potrebbe essere ancora in grado di realizzare l’opera. Il delitto di malversazione non può dirsi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento. La non maturata perenzione del termine va però filtrata alla luce delle condizioni previste, come l’obbligo di riversare le somme su un conto dedicato, il cui mancato rispetto renda dimostrabile l’irreversibile frustrazione della tutela.
Nel caso di specie, non emergeva la costituzione di un conto dedicato alla gestione dei fondi, né un obbligo di rendicontazione durante la realizzazione del progetto. Certa la pendenza del termine per adempiere al momento della scelta dell’amministratore giudiziario, e considerato che era stato comunque acquisito un prototipo, nulla consentiva di affermare che il reato si fosse perfezionato. Infine, la Corte ha rilevato che il ricorso era carente in ordine alla configurabilità del tentativo, mancando l’indicazione delle situazioni di fatto che avrebbero potuto suggerire tale prospettazione.
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Nota della Redazione
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