Legittimo il copia-incolla in tema di misure cautelari e droga (Cass. pen. Sez. III n. 7734 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tecnica redazionale del c.d. copia-incolla nella motivazione di un provvedimento cautelare è legittima quando agevola la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, purché sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni poste a base del convincimento. Il ricorrente che deduca la sovrapponibilità tra ordinanza genetica e ordinanza del riesame ha l’onere di documentare i passi che assume conformi, non potendo il giudice di legittimità supplire alla carenza di allegazione. La sussistenza delle esigenze cautelari può essere desunta logicamente da una pluralità di elementi convergenti, non essendo necessaria la contestazione della continuazione.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta presentata dal ricorrente avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla cessione di un chilo di cocaina e all’acquisto di un altro chilo al prezzo di euro 31.500.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto tre profili: la redazione dell’ordinanza con la tecnica del copia-incolla e l’insufficienza della motivazione sull’adeguatezza della misura di massimo rigore, in presenza di due cessioni e in assenza della contestazione della continuazione. La questione approdava così dinanzi al giudice di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del ricorso come manifestamente infondato, esaminando separatamente i motivi. Quanto al primo, il ricorrente non ha documentato i passi della motivazione dell’ordinanza impugnata che assume essere conformi all’ordinanza genetica. Tale omissione impedisce al giudice di legittimità qualsivoglia valutazione sul punto.

Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). Il motivo è pertanto inconsistente.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati del pari generici perché non confutano la parte di motivazione in cui il Tribunale del riesame ha logicamente desunto la sussistenza delle esigenze cautelari da molteplici elementi: la spiccata caratura criminale desumibile dalla posizione apicale di riferimento del ricorrente; la disponibilità manifestata a rifornire di droga anche una volta a settimana, indice dello stabile collegamento con fornitori; le propalazioni indicative del suo stabile inserimento in gruppi dediti al commercio di stupefacenti di diversa tipologia.

L’apparato argomentativo risulta dunque ben più ampio ed articolato di quanto rappresentato dalla difesa. La Corte dichiara conseguentemente inammissibile il ricorso, con onere delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e condanna al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dei criteri già indicati dalla Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *