Guida dopo aver assunto droghe: quando scatta davvero il reato (Corte cost. n. 10/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate contro l’articolo 187 del codice della strada, nel testo riscritto dalla legge 25 novembre 2024, n. 177. La norma resta in vigore, ma va applicata in modo restrittivo: guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è reato solo se, al momento della guida, la sostanza può ancora alterare le condizioni psico-fisiche di chi è al volante.
Cosa prevedeva la norma. Prima della riforma l’articolo 187 puniva chi si metteva alla guida «in stato di alterazione psico-fisica» dopo aver assunto stupefacenti. La legge n. 177 del 2024 ha cancellato quelle parole: oggi il testo punisce «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Nei lavori preparatori l’obiettivo è dichiarato apertamente: superare le difficoltà di prova dell’alterazione, che lasciavano impunite condotte pericolose.
I casi. Il dubbio è stato sollevato dai giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone. A Macerata una persona era rimasta coinvolta in un incidente in motocicletta: le urine erano risultate positive alla cocaina, ma i sintomi osservati erano riferibili all’alcol, accertato in 2,55 grammi per litro. A Pordenone gli oppiacei erano presenti nelle urine ma non nel sangue. Con il nuovo testo la condanna sarebbe stata comunque possibile.
Il dubbio dei giudici. Se conta solo l’ordine cronologico tra assunzione e guida, la norma non ha confini: chi ha assunto droga a diciotto anni e guida a sessanta rientra nella lettera della legge. Se invece si intende un tempo vicino alla guida, quanto vicino? Un’ora, otto ore, un giorno? Di qui le censure di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di offensività e precisione della legge penale e della finalità rieducativa della pena.
Il ragionamento della Corte. Su un punto la Corte dà ragione ai giudici: letta alla lettera, la norma sarebbe incostituzionale. Punirebbe anche chi guida quando la sostanza ha esaurito ogni effetto, cioè condotte prive di pericolo, e comprimerebbe senza limiti di tempo la libertà di circolare e il diritto al lavoro. Né si può dire che la norma serva a scoraggiare il consumo di droga: per quello l’ordinamento prevede sanzioni amministrative, all’articolo 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, non la pena.
La lettura letterale, però, non è l’unica possibile. Anche nel linguaggio comune «dopo» prende significato dal contesto: «vengo a prenderti dopo cena» non indica un momento qualsiasi successivo alla cena. La riforma ha eliminato la prova dell’alterazione, non lo scopo della norma, che resta la sicurezza della circolazione. Il reato va quindi limitato ai casi in cui la guida avviene entro un lasso di tempo nel quale è ragionevole presumere che la sostanza incida ancora sulla capacità di guida.
Cosa va provato. Non serve più dimostrare che il conducente fosse concretamente alterato. Occorre però accertare, in un momento vicino alla guida, la presenza della sostanza nei liquidi corporei, in qualità e quantità che, secondo le attuali conoscenze scientifiche e in relazione alla matrice biologica esaminata, siano generalmente idonee a produrre in un assuntore medio un’alterazione psico-fisica, e quindi a ridurre le normali capacità di controllo del veicolo.
Cosa cambia in pratica. La decisione non cancella la norma: la dichiara legittima «nei sensi di cui in motivazione», e quella lettura vincola chi la applica. Il solo riscontro di tracce compatibili con un’assunzione lontana nel tempo non basta più a fondare la condanna. Resta punibile chi si mette al volante mentre la sostanza può ancora produrre effetti: chi ha assunto stupefacenti, scrive la Corte, sa di doversi astenere dalla guida finché quella perdurante efficacia non possa ragionevolmente escludersi del tutto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/10