Concorso nelle cessioni di stupefacenti per ruolo di vedetta (Cass. pen. Sez. 7 n. 11445 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e degli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. pen., si risolva in una mera rivalutazione delle emergenze probatorie già vagliate dai giudici di merito, sollecitando una alternativa rilettura delle fonti. Il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile dei fatti, ma solo verificarne la compatibilità con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, su dichiarazioni rese alla sua presenza o su comportamenti direttamente percepiti, è utilizzabile e non viola il divieto di testimonianza indiretta. Il compito di vedetta, consistente nell’avvisare il complice dell’arrivo delle forze dell’ordine, è elemento idoneo a fondare la condotta di agevolazione dell’attività di cessione di stupefacenti, integrando la contestata fattispecie.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22/05/2025, riformava la decisione di primo grado, affermando la responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, attribuendogli il ruolo di vedetta in un’attività di cessione di stupefacenti materialmente eseguita da un coimputato. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la condanna fosse fondata esclusivamente su un’unica annotazione di polizia giudiziaria, priva di adeguati riscontri e insufficiente a superare il ragionevole dubbio. La difesa invocava una valutazione più rigorosa della prova indiziaria, evidenziando come il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuna sostanza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, configurandosi le doglianze come mere censure in punto di fatto. I motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza apportare specifici elementi di novità critica. La censura, nella sostanza, non individuava veri travisamenti delle emergenze processuali ma proponeva una rivalutazione complessiva del quadro probatorio, operazione estranea al sindacato di legittimità.

Nel merito, la Corte ha ricordato che il controllo demandato al giudice di legittimità non consiste nel verificare se la decisione impugnata sia la migliore ricostruzione possibile, ma se la sua giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano correttamente motivato l’attribuzione del ruolo di agevolatore, valorizzando il contenuto dell’annotazione di polizia giudiziaria da cui risultava che il ricorrente, postosi in modalità vedetta, aveva avvisato il complice dell’arrivo delle forze dell’ordine dicendo di andare via perché “c’erano gli sbirri”, consentendone la repentina fuga. Tale condotta, pur non consistendo nella materiale cessione, era stata ritenuta integrare un’attività di agevolazione della condotta di vendita, in un contesto di concorso con l’esecutore materiale.

Quanto al valore probatorio dell’annotazione, la Corte ha precisato che la stessa non necessita di elementi di riscontro, in quanto la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria è utilizzabile quando riguardi fatti e dichiarazioni direttamente percepiti, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta. Il ricorrente aveva rivolto la frase al coimputato alla presenza dell’agente, che ne aveva avuto percezione diretta.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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