Continuazione tra reati associativi e reati fine: serve programmazione unitaria originaria (Cass. pen. Sez. I n. 11779 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione, chiamato ad applicare la disciplina dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., deve accertare l’esistenza di una rappresentazione unitaria delle diverse condotte criminose sin dal momento ideativo, non essendo sufficiente la generica riconducibilità dei fatti al medesimo contesto criminale né la permanenza del vincolo associativo. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento intellettivo proprio della continuazione. Nel caso di richiesta di continuazione tra reato associativo e reati fine, la verifica deve risalire al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, poiché è a partire da tale momento che deve sussistere la programmazione unitaria. Il riconoscimento del vincolo tra reati commessi nell’ambito di organizzazioni diverse presuppone una puntuale indagine sulla natura di ciascun sodalizio, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo alla contiguità temporale, ai programmi perseguiti e al tipo di compagine.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze di condanna emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro. La prima, relativa a reati associativi di tipo mafioso e a un reato in materia di stupefacenti, risaliva al 2016; la seconda, divenuta irrevocabile nel 2022, riguardava nuovamente fatti associativi e un ulteriore reato in materia di stupefacenti commesso nel novembre 2016.
La Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza con ordinanza del 26 settembre 2024. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen., sostenendo di non avere mai cessato di appartenere alla medesima compagine associativa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ricostruendo in modo analitico i presupposti applicativi del reato continuato. Il giudice dell’esecuzione, si legge, è tenuto a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle violazioni giudicate.
Il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato, secondo la Corte, dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle condotte, almeno nelle loro linee essenziali. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere, si precisa, non integrano di per sé l’elemento intellettivo che caratterizza la continuazione. A tal fine la giurisprudenza ha elaborato alcuni indici rivelatori: la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato e la valutazione della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni (Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017).
La Corte chiarisce che una scelta di vita orientata alla reiterazione di condotte criminose o una generale tendenza a delinquere non possono identificarsi con l’unicità del disegno criminoso. Al tempo stesso, la nozione di continuazione non richiede che tutti i reati siano stati dettagliatamente progettati, essendo sufficiente una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico.
Con specifico riferimento al reato associativo, la Corte afferma che non è sufficiente che i reati fine siano riconducibili a una generica attuazione del programma dell’associazione o inseriti nel medesimo contesto criminale. È configurabile la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine quando questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. I n. 39858 del 28.04.2023). La verifica non può fondarsi sulla tipologia del reato, sulla permanenza dello stesso o sull’omogeneità delle condotte: occorre una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo.
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi. La motivazione ha dato conto, con puntuali riferimenti alle sentenze di cognizione, degli elementi per cui le condanne riguardano due diverse associazioni: la seconda, pur con alcuni sodali coincidenti, è sorta nel 2016, dopo che la prima era stata scompaginata a seguito delle operazioni di polizia, degli arresti, delle condanne e delle collaborazioni. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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