Patteggiamento, illegalità della pena e rinuncia al ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 4611 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, l’illegalità della pena è deducibile con ricorso per cassazione e rilevabile d’ufficio anche in presenza di ricorso inammissibile, sussistendo solo quando la pena irrogata ecceda i valori qualitativi e quantitativi assegnati dal legislatore al tipo astratto. La rinuncia all’impugnazione è priva di effetto, perché l’illegalità della pena travolge l’accordo intervenuto tra le parti. Fuori dalle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è inammissibile, non essendo deducibili il vizio di motivazione né la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il GIP presso il Tribunale di Campobasso aveva applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata dalle parti a quattro imputati, in relazione a reati rispettivamente ascritti, tra cui quello associativo di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso la sentenza proponevano ricorso gli imputati, dolendosi della mancata verifica dell’insussistenza di cause di non punibilità, dell’apparenza della motivazione e dell’erronea applicazione della legge quanto al trattamento sanzionatorio. Nelle more sono pervenute dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne deriva l’inammissibilità delle censure sul vizio di motivazione e sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., così come di quelle sull’entità e sulla determinazione della pena.
È invece deducibile, e rilevabile anche d’ufficio, l’illegalità della pena. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 47182 del 31.03.2022, secondo cui essa sussiste solo quando la pena eccede i valori, qualitativi e quantitativi, assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale è sussunto il fatto storico.
Nel caso concreto tale evenienza ricorre per gli imputati il cui trattamento sanzionatorio è stato costruito sul reato associativo: in luogo della sola pena detentiva è stata applicata anche la pena pecuniaria, assunta a base del calcolo su cui sono stati operati l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/1990 e l’aumento per i reati fine. La pena applicata è dunque di specie diversa da quella di legge.
Richiamando Sezioni Unite n. 38809 del 31.03.2022, la Corte afferma il proprio potere di rilevare l’illegalità della pena anche in presenza di ricorso inammissibile. Da ciò consegue che la rinuncia all’impugnazione è priva di effetto e che, travolgendo l’illegalità l’accordo tra le parti, va disposto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP per l’ulteriore corso.
Quanto agli altri ricorrenti, i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti: la pena era stata applicata in continuazione su quella relativa al reato più grave, già giudicato con sentenza irrevocabile, senza profili di illegalità. La Corte precisa che la rinuncia pervenuta è inefficace anche perché proveniente da soggetto non legittimato, non munito di procura speciale, richiamando Sez. II n. 49480 del 31.10.2023. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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