Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità del fatto esclusi (Cass. pen. Sez. VII n. 38057 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo in astratto incompatibile il giudizio di particolare tenuità con la presenza, nella fattispecie tipica, di soglie di punibilità rapportate ai tassi alcolemici accertati, neppure quando al di sotto della soglia di rilevanza penale sia previsto un illecito amministrativo. Il diniego del beneficio è tuttavia congruamente motivato quando il giudice di merito ne dia conto sulla base dei livelli alcolemici rilevati, della dinamica del sinistro, del grado della colpa e dei potenziali danni per gli altri utenti della strada.

Il Fatto

Il tribunale aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 12.11.2024, in parziale riforma, aveva concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. La settima sezione muove dal principio consolidato secondo cui la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può operare anche rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza. La presenza di soglie di punibilità interne alla fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, non determina di per sé un’incompatibilità in astratto con il giudizio di particolare tenuità, neppure nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, sia prevista una fattispecie che integra un illecito amministrativo.

A sostegno di tale ricostruzione la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/2/2016, che ha affermato la configurabilità dell’istituto in relazione alla fattispecie in esame.

Il vaglio si sposta quindi sul piano del controllo di legittimità sulla motivazione. Nella sentenza impugnata la determinazione di non riconoscere all’imputato la causa di non punibilità risulta congruamente motivata. Il giudice di merito ha fondato il diniego su elementi concreti e specificamente indicati: i livelli alcolemici rilevati, la dinamica del sinistro, il grado della colpa e i potenziali danni per gli altri utenti della strada.

Tale apparato argomentativo resiste al sindacato di legittimità, con la conseguenza che il motivo di ricorso è risultato privo di fondamento. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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