Furto semplice per esclusione aggravante improcedibilità rilevabile in rinvio (Cass. pen. Sez. 3 n. 7531 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione irrevocabile della circostanza aggravante della violenza sulle cose priva il reato di cui all’art. 624 cod. pen. della configurazione aggravata, rendendo il furto semplice e, come tale, procedibile solo a querela della persona offesa. La mancanza della querela è una condizione di procedibilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ivi inclusa la fase del giudizio di rinvio successivo all’annullamento con rinvio della sentenza di appello. L’atto con il quale la parte offesa riferisce il fatto all’autorità giudiziaria senza manifestare alcuna volontà punitiva, né fornire indicazioni per orientare le indagini, costituisce denuncia e non querela, a prescindere dall’intestazione formale del verbale.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per furto aggravato dalla recidiva e dalla violenza sulle cose, commesso all’interno di un ristorante. La Corte di appello di Ancona aveva escluso entrambe le circostanze aggravanti, ma senza trarre le dovute conseguenze sul trattamento sanzionatorio. La Quarta Sezione della Corte di cassazione, con annullamento con rinvio, aveva rilevato l’illegalità della pena. In sede di rinvio, la Corte di appello di Perugia aveva rideterminato la pena, ma l’imputato aveva eccepito la mancanza di querela, essendo il furto, senza l’aggravante della violenza sulle cose, divenuto semplice e quindi procedibile solo a querela.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione Penale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo l’eccezione di improcedibilità sollevata dal ricorrente. La Corte ha osservato che l’esclusione irrevocabile dell’aggravante della violenza sulle cose aveva reso il furto semplice, con conseguente applicazione della disciplina della procedibilità a querela. Tale evenienza, nel caso di specie, era maturata già prima della sentenza rescindente del 2023, essendo stata l’aggravante esclusa dalla Corte territoriale di Ancona nel 2022.
Quanto all’atto presentato dalla parte offesa, la Corte ne ha escluso la natura di querela, qualificandolo come mera denuncia. L’assenza di formule sacramentali, la mancata indicazione di elementi per orientare le indagini e la mancata riserva di costituzione di parte civile sono elementi che non consentono di desumere una volontà punitiva. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la mancanza di querela è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, e può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
La Corte ha quindi precisato che l’improcedibilità, evidenziatasi in seguito alla sentenza di appello, poteva essere fatta valere anche nelle conclusioni scritte e ribadita innanzi al giudice del rinvio. L’annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione non aveva affatto cristallizzato la procedibilità dell’azione, poiché il giudicato non si era formato su tale profilo. Ne consegue che l’unico rimedio possibile è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non potendo l’omissione essere superata dal giudice di rinvio né emendata dal giudice di legittimità, né essendo esperibile il rimedio della correzione dell’errore materiale ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.