La verifica metrologica dell’etilometro e l’aumento delle sanzioni accessorie per il trasportatore (Cass. pen. n. 15442 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancata indicazione, nel libretto metrologico dell’etilometro, dell’ente che ha eseguito la verifica periodica non determina, di per sé, l’inaffidabilità o l’inutilizzabilità dell’apparecchio, ove risulti la sottoscrizione dell’addetto e non siano allegati concreti elementi di malfunzionamento. L’aumento delle sanzioni previsto dall’art. 186-bis cod. strada, per i soggetti che esercitano attività di trasporto di cose, si applica in termini omnicomprensivi anche alle sanzioni amministrative accessorie, inclusa la sospensione della patente. In presenza di un accertamento etilometrico attendibile, la deposizione sui sintomi esteriori di ebbrezza riveste rilievo meramente accessorio e la sua eventuale carenza motivazionale è priva di decisività.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità del ricorrente, esercente attività di trasporto di cose, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con un tasso alcolemico accertato pari a g/l 2,53 e g/l 2,64. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata valutazione dell’idoneità dell’etilometro, la carenza motivazionale sulla deposizione dell’agente operante e l’illegittimo aumento della sanzione accessoria della sospensione della patente. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la presenza della sottoscrizione dell’addetto nel libretto metrologico e il sistema di controlli cui l’apparecchio è sottoposto. La mancata indicazione dell’ente che ha eseguito la verifica del 24.10.2019 costituisce un mero rilievo formale, non idoneo a inficiare l’affidabilità funzionale dello strumento, in assenza di allegazione di concreti elementi di malfunzionamento.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. In presenza di un accertamento etilometrico pienamente attendibile, attestante valori ampiamente superiori alla soglia penale, la descrizione dei sintomi esteriori di ebbrezza assume rilievo accessorio e la dedotta carenza motivazionale non spiegherebbe come potrebbe incidere sull’esito del giudizio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato la corretta applicazione dell’art. 186-bis cod. strada. L’aumento previsto dal comma 3, facendo riferimento alle “sanzioni” in termini omnicomprensivi, si applica anche alle sanzioni amministrative accessorie, tra cui la sospensione della patente. Nel caso concreto, la durata finale è stata determinata con un calcolo corretto e coerente con il quadro normativo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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