Guida senza patente e abitualità: la particolare tenuità non si applica (Cass. pen. Sez. VII n. 38103 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché in essa difetta il requisito della non abitualità del comportamento. La condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio: la reiterazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie e, dunque, esclude strutturalmente la pretesa occasionalità del fatto. Ne deriva che il giudice non deve operare una valutazione di merito sulla gravità del singolo episodio, essendo la non abitualità incompatibile con la stessa configurazione del reato.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale locale, che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992, accertato in Palermo nel febbraio 2020, condannandolo alla pena di mesi cinque di arresto e 6.000,00 euro di ammenda.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo con cui lamenta la violazione e falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto, oltre alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata aveva rilevato che a carico dell’imputato risultava elevato un verbale di contestazione per analoga violazione amministrativa commessa nel gennaio 2019, non opposta con ricorso né oggetto di oblazione nei termini di legge.

È su questo dato che si fonda il rigetto del secondo profilo di censura. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il prescritto requisito della non abitualità del comportamento. La condotta, infatti, assume rilevanza penale ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada soltanto nel caso di recidiva nel biennio, come affermato da Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024.

Il ragionamento muove da una considerazione strutturale, non da una valutazione discrezionale sul disvalore del singolo episodio. Poiché la fattispecie punibile presuppone già la reiterazione dell’illecito entro il biennio, il requisito dell’occasionalità richiesto dall’art. 131-bis cod. pen. risulta incompatibile con la stessa configurazione del reato. La Corte di appello aveva, pertanto, correttamente escluso l’invocata causa di non punibilità.

Resta il terzo profilo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la censura è stata giudicata generica, non indicando neppure elementi positivamente valutabili a sostegno della richiesta. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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