Inammissibile l’appello per difetto di specificità anche prima della riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. VII n. 38112 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di specificità dei motivi di appello costituiva causa di inammissibilità dell’impugnazione già prima dell’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera della riforma Cartabia, in forza del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La dichiarazione di inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, senza obbligo di previa instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che la nuova disciplina non è retroattiva in senso proprio, ma codifica un indirizzo già consolidato nel diritto vivente; è pertanto inammissibile il ricorso che non censuri la declaratoria di inammissibilità dell’appello e con un unico motivo deduca la prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto l’imputato responsabile di plurimi episodi di furto in abitazione aggravato, il primo tentato e il secondo consumato.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., non vigente al momento della presentazione dell’impugnazione, e, in subordine, la mancata declaratoria di prescrizione dei reati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte muove dalla constatazione che, già prima della riforma Cartabia, l’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. imponeva a pena di inammissibilità l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. La sua inosservanza comportava l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, senza particolari formalità né obbligo di previo contraddittorio.

La Corte richiama i precedenti che avevano già affermato tale regola e, soprattutto, le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, che hanno statuito che anche l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Da qui la conclusione che l’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha semplicemente codificato una costruzione già praticata nel diritto vivente. Il primo motivo, fondato sull’asserita violazione del principio tempus regit actum, è quindi destituito di fondamento.

Quanto alla prescrizione, il ricorrente non ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma si è limitato a dolersi dell’inapplicabilità della norma processuale. La Corte applica il principio per cui è inammissibile il ricorso che, con un unico motivo, deduce l’estinzione del reato maturata prima della sentenza di appello, ove sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata censurata.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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