Guida senza patente: recidiva nel biennio e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. n. 13796 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016, non è necessaria un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova certo, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte dell’interessato, di aver proposto ricorso avverso la sanzione o richiesta di oblazione non respinta. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione in esame, difettando il requisito della non abitualità della condotta, che per la configurabilità del reato richiede la recidiva nel biennio. Il giudizio sulla congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione, anche sintetica, dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Locri aveva dichiarato il ricorrente responsabile della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 1 e 15, secondo periodo, d.lgs. n. 285/1992 (guida senza patente, con recidiva nel biennio), condannandolo alla pena di due mesi di arresto e 3.000,00 euro di ammenda. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 novembre 2025, aveva confermato la decisione di primo grado.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato rilievo dell’avvenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la contestazione della recidiva. Ha rilevato che i giudici di merito avevano fondato la responsabilità sull’accertamento che il ricorrente era stato già sanzionato due volte per la medesima violazione, con precedenti del 27.09.2020 e del 24.09.2021. A fronte di ciò, la mancata allegazione di aver contestato le precedenti sanzioni ha consentito di dedurre la sussistenza della recidiva nel biennio. La Corte ha richiamato il principio per cui, per la prova della recidiva, non è necessaria un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, essendo sufficiente un elemento di prova certo, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato (Sez. 7, ord. n. 30502 del 2024).
Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha ricordato che tale istituto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 2024).
Il quarto motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile, essendo sufficiente una motivazione sintetica che richiami i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, la pena di due mesi di arresto era ampiamente al di sotto del medio edittale.
Infine, il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha applicato l’art. 161-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 134/2021, secondo cui il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Tale pronuncia era avvenuta il 25 giugno 2024, prima del decorso del termine di prescrizione per il reato commesso il 24 settembre 2021. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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