La connivenza passiva ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 5068 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennità può ravvisarsi anche in un atteggiamento di connivenza passiva quando esso sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale, ovvero si concretizzi nel tollerare la consumazione del reato da parte di altri, sempreché l’agente, per la sua posizione di garanzia, fosse in grado di impedirla o interromperla, oppure abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’autore del reato. La valutazione sulla sussistenza e gravità della colpa è rimessa al giudice di merito, mentre il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da un soggetto, assolto con sentenza irrevocabile dal reato di estorsione e lesioni personali gravi pluriaggravate, commesse con metodo mafioso all’interno di un esercizio pubblico. La misura cautelare era stata eseguita dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari per complessivi 210 giorni.

Il giudice della riparazione, pur riconoscendo che l’istante non aveva contribuito materialmente al pestaggio della persona offesa, aveva individuato profili di colpa grave nella sua condotta di connivenza passiva rispetto all’azione delittuosa posta in essere da altri componenti del gruppo. Avverso tale ordinanza la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per non aver il giudice territoriale dato rilievo alla sentenza di assoluzione che aveva escluso qualsiasi addebito in capo all’istante.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione Penale ha premesso che, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., il diritto all’equa riparazione è escluso quando l’interessato abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. L’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria per il sorgere del diritto, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte. Il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico, mentre la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa resta nelle attribuzioni del giudice di merito.

La Corte ha ricordato che il comportamento ostativo alla riparazione può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, pur consapevole dell’attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. La colpa grave può ravvisarsi nella connivenza passiva quando l’atteggiamento omissivo sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale, si concretizzi nel tollerare la consumazione del reato da parte di altro soggetto che l’agente, per la sua posizione di garanzia, avrebbe potuto impedire, o abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’autore.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valutato la condotta extraprocessuale dell’istante, il quale, destinatario delle legittime richieste di pagamento delle consumazioni, era anche il soggetto verso cui gli altri componenti del gruppo manifestavano rispetto e deferenza, al punto che l’autore materiale del ferimento aveva imposto alla persona offesa di scusarsi con lui. Tale posizione di preminenza, secondo il giudice di merito, gli attribuiva una posizione di garanzia e l’obbligo di attivarsi per prevenire o interrompere l’azione delittuosa, essendo egli in grado di dissuadere il correo dalla condotta violenta.

La Corte ha ritenuto che la condotta omissiva dell’istante, pur non integrando gli estremi della compartecipazione al delitto, avesse fornito agli investigatori l’apparenza di una sua contiguità all’azione criminosa, quantomeno sotto il profilo del rafforzamento dell’elemento soggettivo dell’autore materiale, che sapeva di poter contare sulla forza intimidatrice del gruppo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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