Guida senza patente e recidiva nel biennio: prova anche testimoniale (Cass. pen. Sez. VII n. 26531 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio che sottrae il fatto alla depenalizzazione non è necessaria l’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito amministrativo. È sufficiente un minimo di prova, che può essere offerto anche dalla sola testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria o dall’allegazione del verbale di contestazione, unitamente alla mancata allegazione, da parte dell’imputato, di elementi contrari. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché difetta il requisito della non abitualità del comportamento, attesa la struttura stessa della fattispecie, che assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo e con il richiamo ai precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, dal Tribunale locale, del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, per avere condotto un veicolo senza patente, mai conseguita, in presenza di una precedente violazione della stessa norma commessa nel biennio. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 06.02.2026, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i tre motivi. Il primo è qualificato come reiterativo delle censure già sottoposte al giudice di primo grado e, insieme, generico e aspecifico: la doglianza non si misura con la motivazione del giudice di merito, ma la ripropone in termini già valutati.
Sul punto centrale la Corte richiama un orientamento consolidato, già evocato dalla Corte territoriale: per la prova della recidiva nel biennio, idonea a escludere il reato dalla depenalizzazione, non occorre l’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. È sufficiente un minimo di prova, che può consistere nell’allegazione del verbale di contestazione, nella dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o nella testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, purché il ricorrente non alleghi elementi contrari.
Nel caso concreto la Corte di appello aveva valorizzato la deposizione del teste che aveva redatto l’informativa — dalla quale risultava che il ricorrente era stato già fermato, alla guida di un veicolo senza patente perché mai conseguita — e i verbali di contestazione acquisiti. Da tali elementi il giudice di merito ha desunto la piena prova della guida senza patente reiterata nel biennio, stante la mancata prova dell’impugnazione.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché non si confronta con l’ampia motivazione della Corte distrettuale, che ha tratto dal certificato del casellario giudiziale il carattere abituale della condotta. La Corte di legittimità ricorda il principio consolidato secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità.
Quanto al terzo motivo, il ricorso non attacca gli argomenti logici e congrui del giudice di appello, che ha esaminato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ed evidenziato i precedenti in materia di evasione, stupefacenti e rapina. La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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