Guida sotto stupefacenti: alterazione da indici sintomatici e sospensione patente illegittima (Cass. pen. Sez. IV n. 36917 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione non deve essere necessariamente accertato mediante una specifica analisi medica, potendo il giudice desumerlo dagli accertamenti biologici che dimostrano l’avvenuta assunzione dello stupefacente, unitamente alle deposizioni raccolte e al contesto del fatto. L’art. 187, comma 1, cod. strada integra la fattispecie mediante la concorrenza di due elementi: lo stato di alterazione, rilevabile dagli agenti attraverso indici sintomatici, e la presenza di tracce di sostanze nei liquidi fisiologici. La sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, non può essere applicata con la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dovendo essere rimessa all’autorità amministrativa competente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva assolto il ricorrente dal reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-quater, cod. strada, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., applicando nel contempo la sospensione della patente di guida per un anno.

La vicenda riguarda un controllo avvenuto dopo un arresto anomalo a un segnale di stop. Il conducente risultava positivo ai cannabinoidi e presentava sintomi di alterazione. Il giudice di appello ha respinto la tesi dell’insussistenza della condotta tipica, ravvisando l’assunzione della sostanza e lo stato di alterazione fisica. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affermato la sussistenza dell’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., poiché tale pronuncia ha efficacia di giudicato sull’accertamento del fatto, è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità. Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ricostruito la portata dell’art. 187, comma 1, cod. strada e ha richiamato l’orientamento costante secondo cui lo stato di alterazione può desumersi dagli accertamenti biologici e dagli indici sintomatici rilevati dagli operanti, senza necessità di una specifica analisi medica. La conclusione è coerente con gli argomenti della Corte costituzionale, che ha ritenuto rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti concreti dell’assunzione.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno valutato la positività ai cannabinoidi e gli indici obiettivi di alterazione — dilatazione delle pupille, arrossamento degli occhi, difficoltà dei movimenti ed equilibrio. Tali elementi non sono stati superati dal rilievo difensivo relativo all’assenza di sintomi al controllo ospedaliero, avvenuto oltre un’ora dopo. Il motivo è stato così rigettato.

Il secondo motivo è stato invece accolto. I giudici di merito avevano applicato la sanzione amministrativa accessoria in forza dell’art. 187, comma 1, cod. strada, che la collega all’accertamento del reato e non alla condanna. La Corte, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, ha escluso che la sanzione possa essere irrogata con la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dovendo essere rimessa alla competente autorità amministrativa, poiché in tale ipotesi le sanzioni amministrative riprendono la loro strutturale autonomia.

La relativa questione è stata ritenuta rilevabile ex novo dalla Corte di legittimità, pur in assenza di devoluzione al giudice di appello, richiamando l’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Anche l’eventuale inammissibilità del ricorso non impedisce l’annullamento della statuizione che irroga una sanzione amministrativa accessoria illegale, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1, legge n. 689 del 1981. Per l’effetto, la sentenza è stata annullata senza rinvio in ordine alla sospensione della patente, con trasmissione degli atti al Prefetto, e il ricorso rigettato nel resto.

Nota della Redazione

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