Falso documentale e fotocopia: prova illogica e reato estinto per prescrizione (Cass. pen. Sez. V n. 36918 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente illogica, e come tale censurabile in cassazione, la motivazione che afferma la falsificazione documentale come creazione di un nuovo documento inesistente senza confrontarsi con la possibilità che si tratti della semplice fotocopia del documento autentico. La circostanza che l’imputato sia titolare di un documento con lo stesso numero seriale di quello esibito smentisce la prova della contraffazione e impone di ritenere fondato il motivo sulla responsabilità. La fondatezza di tale motivo comporta l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La sospensione dei termini di prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen., come inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non opera quando vi sia stato annullamento in parte relativa alla responsabilità, per il disposto del comma terzo dell’art. 159 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza deliberata il 2 maggio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. L’addebito riguardava la falsificazione di una patente di guida egiziana esibita in copia alla Polizia Stradale. Gli accertamenti avevano però consentito di verificare che l’imputato era effettivamente titolare di una patente egiziana recante lo stesso numero seriale di quella esibita.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità; il secondo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare, non avendo alcuna parte richiesto la trattazione in presenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso. La sentenza di merito ha offerto una giustificazione manifestamente illogica alla prova della falsificazione, intesa come creazione di un nuovo documento inesistente, a dispetto del fatto che l’imputato è titolare di una licenza di guida egiziana con lo stesso numero seriale di quella esibita nel corso del controllo.
Non si comprendono, osserva la Corte, le ragioni per cui la Corte distrettuale abbia insistito su alcune caratteristiche tecniche del documento, che lo rendevano non originale, senza confrontarsi con la possibilità che si trattasse semplicemente della fotocopia del documento autentico. Il ragionamento dei giudici di merito si fonda su un passaggio argomentativo che non regge al vaglio di legittimità.
La fondatezza del motivo sulla responsabilità impone di prendere atto della maturazione del termine massimo di prescrizione, decorso il 24 maggio 2025. La Corte esclude che operi la sospensione dei termini di cui all’art. 159, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen., come inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la cui applicabilità è stata affermata da Sez. U n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025.
Tali ipotesi di sospensione ex lege non trovano infatti applicazione quando vi sia stato annullamento con riguardo alla parte relativa alla responsabilità, giusto il disposto del comma terzo dell’art. 159 cod. pen. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Nota della Redazione
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