Motivazione apparente in appello se mero rinvio alla sentenza di primo grado (Cass. pen. Sez. V n. 12019 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto di impugnazione non ritenuto inammissibile per carenza di specificità, il giudice d’appello non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, pur se il gravame riproponga questioni di fatto già dedotte e decise in prime cure. Egli è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, esprimendo una specifica valutazione sui motivi, propria del giudice dell’impugnazione. Il rinvio integrale alla decisione di primo grado è ammissibile solo quando realizzi una effettiva integrazione, con esame delle censure e riferimenti ai passaggi logici e giuridici della sentenza appellata, così da evidenziare un’argomentata concordanza valutativa. Ove la sentenza d’appello imponga, per soppesare le doglianze difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto in primo grado, ricorre il vizio di motivazione apparente ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva confermato il giudizio di condanna reso in primo grado nei confronti dell’imputato per i reati di bancarotta patrimoniale fraudolenta e di bancarotta documentale specifica, con le aggravanti di cui all’art. 219 legge fall. L’imputato era accusato, quale amministratore di diritto e poi di fatto della società, di avere ceduto fraudolentemente le quote societarie e distratto beni sociali, contribuendo alla formazione di un passivo rilevante a fronte di un attivo inesistente.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: l’affermazione di responsabilità fondata sul rinvio alla sentenza di primo grado, la determinazione della pena e l’accertamento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata. Il nodo giuridico è quello degli oneri motivazionali del giudice d’appello in caso di cosiddetta doppia conforme, che ricorre quando la motivazione di entrambe le pronunce si dispieghi secondo sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di un atto di impugnazione non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d’appello non può limitarsi al rinvio alla motivazione di primo grado, essendo tenuto a motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente (Sez. III n. 38126 del 2024). Sul piano generale, il sindacato di legittimità mira a verificare che la motivazione sia effettiva, realmente idonea a rappresentare le ragioni della decisione (Sez. VI n. 10951 del 2006).

È pur vero che, in presenza di decisioni motivate con criteri omogenei e apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in una struttura argomentativa unitaria (Sez. III n. 44418 del 2013). Tuttavia, perché ciò avvenga, la motivazione di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall’appellante, idoneo a evidenziare un’argomentata concordanza nell’analisi degli elementi posti a fondamento del giudizio.

Nel caso concreto la Corte rileva che la motivazione gravata rende obiettivamente impossibile una effettiva verifica delle ragioni poste a base della decisione. L’affermazione di responsabilità si basa su laconiche asseverazioni, concentrate in poche righe e corredate da forme avverbiali e aggettivali, che non offrono reali argomenti e eludono il confronto con i motivi d’appello. Non può quindi applicarsi il principio di inammissibilità del ricorso che deduca l’illegittimità della sentenza d’appello motivata per relationem, poiché il ricorrente ha invece indicato i punti dell’atto di appello non valutati (Sez. III n. 37352 del 2019). Ciò vale anche per le doglianze sull’aggravante del danno di rilevante gravità, su cui la Corte d’appello ha serbato assoluto silenzio.

Nota della Redazione

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