ICI, delibera comunale sul valore delle aree non impone nuova dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 24333 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, la delibera con cui il Comune ridetermina il valore venale delle aree edificabili non determina, per gli anni successivi, l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione. L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 sancisce l’ultrattività della dichiarazione già resa finché non intervengano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare d’imposta. Il mutamento del solo valore assegnato dall’ente non integra una variazione rilevante, poiché non cambia la natura del bene. Ne deriva che l’amministrazione può accertare la congruità del valore dichiarato, ma non contestare l’omessa dichiarazione, con conseguente decadenza dal potere impositivo ove il termine quinquennale sia spirato.

Il Fatto

Il Comune aveva notificato avvisi di accertamento e ingiunzioni per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010, contestando, insieme al parziale versamento dell’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione ICI sul maggior valore attribuito alle aree fabbricabili dei contribuenti. Il valore era stato rettificato in misura pari a 55 €/mq con delibera del Consiglio comunale n. 66/2006.

La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dei contribuenti, ritenendo necessaria una nuova dichiarazione per il periodo 2007/2010 e tempestivi gli avvisi notificati tra il 2013 e il 2015. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 ha soppresso l’obbligo dichiarativo ICI, salvo i casi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico. Resta però operante l’ultrattività della dichiarazione, prevista dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, secondo cui la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare d’imposta.

Su questa base il Collegio osserva che la dichiarazione resa dai contribuenti nel 2007, per l’anno 2006, ha avuto efficacia anche per il 2007, non essendo intervenute variazioni nei dati e negli elementi dichiarati. Ciò che è mutato è stato soltanto il valore dei beni assegnato dal Comune con la delibera n. 66/2006: una circostanza che non ha comportato la necessità di una nuova dichiarazione, perché non è cambiata la natura del bene, ma solo il suo valore come rideterminato dall’ente.

Il mutamento del valore, ragiona la Corte, legittimava un accertamento sulla congruità del valore dichiarato, non una contestazione di omessa dichiarazione, come invece avvenuto. Ne consegue che i due accertamenti relativi al 2007 sono tardivi ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, essendo stati notificati nel 2013, quando il termine quinquennale di decadenza scadeva il 31 dicembre 2012. Erroneo risulta il richiamo della pronuncia n. 932/2009, che pure aveva chiarito come l’obbligo di dichiarazione per gli anni successivi sia insussistente quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente e non siano intervenute variazioni capaci di determinare un’imposta diversa.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: il mero deficit motivazionale non costituisce più vizio deducibile alla luce dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., e la scelta di avvalersi o meno della consulenza tecnica d’ufficio è rimessa alla motivata valutazione del giudice di merito. Quanto al valore, la delibera comunale opera come presunzione relativa, analoga al redditometro. Il terzo motivo è respinto: l’ingiunzione fiscale è atto amministrativo che non deve presentare i requisiti dell’art. 125 c.p.c., e l’erronea indicazione della definitività dell’accertamento è priva di concreta rilevanza.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente nel primo motivo e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., la Corte annulla gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2007.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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