Cartella non preceduta da avviso notificato è atto impositivo condonabile (Cass. civ. Sez. V n. 26053 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che non sia stata preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento al coobbligato solidale ha natura di atto impositivo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, perché costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del destinatario. Ne consegue che essa rientra tra gli atti definibili in via agevolata e che il diniego opposto dall’Ufficio è illegittimo. L’accoglimento del ricorso avverso il diniego determina l’estinzione del giudizio principale per intervenuta definizione della controversia. Il fatto che il ruolo sia intestato anche ad altri soggetti non preclude la definizione limitata alla posizione del singolo contribuente.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una cartella di pagamento emessa per IRES di un anno d’imposta, recante la partita di ruolo riferita all’avviso di accertamento redatto nei confronti di una società consolidante, per la quale il contribuente era considerato coobbligato solidale. L’avviso di accertamento non era stato notificato al contribuente medesimo.
Dopo l’accoglimento in primo grado del ricorso del contribuente e la declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità il contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, rigettata dall’Ufficio. Avverso tale diniego il contribuente ha proposto ricorso, sul presupposto che la cartella impugnata sia qualificabile come atto impositivo e dunque condonabile.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il ricorso del contribuente avverso il diniego, ritenendolo fondato. Il diniego dell’Ufficio si fondava sull’assunto che la cartella, non rientrando tra gli atti impositivi richiamati dall’art. 6 d.l. n. 119/2018, non fosse definibile in via agevolata.
Il Collegio rovescia la prospettazione dell’Ufficio. L’atto impugnato, pur avendo la forma della cartella, ha natura di atto impositivo, essendo il primo atto con cui l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuente la propria pretesa fiscale nei suoi confronti. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la cartella non è preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento, essa riveste anche la natura di atto impositivo, con conseguente impugnabilità ex art. 19 d.P.R. n. 546/1992 anche per contestare il merito della pretesa (vengono citate Cass., sez. un., n. 18298 del 2021; Cass. n. 23183 del 2024; Cass. n. 27271 del 2019; Cass. n. 31055 del 2017).
Nel caso di specie, poiché è pacifico che l’avviso di accertamento non è stato notificato al contribuente quale coobbligato solidale, la cartella deve qualificarsi come atto impositivo rientrante tra quelli definibili in via agevolata.
Quanto agli ulteriori requisiti dell’art. 6, comma 1, la Corte reputa irrilevante il rilievo dell’Ufficio secondo cui la controversia non sarebbe volta all’estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri soggetti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella. Il fatto che il ruolo riguardi anche altre posizioni non esclude che il contribuente possa definire quel ruolo con riferimento esclusivo alla propria posizione e limitatamente al credito per cui la pretesa è stata esercitata. Il rilievo è giudicato, prima che infondato, incomprensibile.
La Corte verifica quindi la sussistenza di tutti i presupposti della definizione: la controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria; è parte in giudizio l’Agenzia delle Entrate; l’atto è impugnabile e ha natura di atto impositivo; il ricorso di primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018; alla data della domanda il processo non si era concluso con pronuncia definitiva; la controversia non concerne risorse proprie dell’U.E., l’IVA o il recupero di aiuti di Stato. L’accoglimento comporta l’estinzione del giudizio principale, con compensazione integrale delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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