Denuncia di variazione Tarsu non equipollente a istanza di autotutela (Cass. civ. Sez. V n. 32582 del 14.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il contribuente chiede l’annullamento della pretesa fiscale relativa alla Tarsu integra una istanza di autotutela, e non può essere qualificata come denuncia di variazione ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, che deve essere specifica. Ne consegue che il Comune, in sede di accertamento, può modificare d’ufficio la superficie tassabile, attingendo ai dati catastali, e non è vincolato dalla qualificazione data dal contribuente all’istanza. Il giudicato esterno rileva solo se la parte ne provi la formazione con idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera produzione della sentenza né la mancata contestazione di controparte.

Il Fatto

Il Comune ha notificato alla contribuente un invito al pagamento per la Tarsu 2012. La società ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso. La CTR di Napoli, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello del Comune confermando la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il Comune ricorre per cassazione con quattro motivi, integrati da successiva memoria. La società resiste con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. e chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Il ricorso, si legge, rappresenta la questione di fatto riportando gli atti essenziali del processo e prospetta le violazioni di legge in modo comprensibile. Richiamando l’ordinanza Sez. Un. n. 8950 del 18 marzo 2022, il Collegio ribadisce che il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico e non impone l’integrale trascrizione degli atti, purché il ricorso ne indichi il contenuto e la collocazione negli atti di merito.

Infondata è anche l’eccezione di novità, per non essersi il Comune costituito in primo grado. Il rilievo, si osserva, non è stato proposto in appello ed è quindi inammissibile in cassazione; in ogni caso, per l’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 vigente all’epoca, in appello possono proporsi per la prima volta documenti a fondamento della pretesa dell’ente creditore.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ.. La CTR aveva qualificato l’istanza presentata dalla contribuente come volta a ottenere un provvedimento di autotutela, non assimilabile a una denuncia di variazione. Trattandosi di valutazione di fatto, essa sarebbe coperta da giudicato se contenuta in sentenza definitiva. La Corte rileva però che manca l’attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze richiamate, necessaria anche nel processo tributario: richiamando la pronuncia n. 20974/2018 e la successiva n. 6868/2022, si afferma che la parte che eccepisce il giudicato esterno deve fornirne la prova producendo la sentenza corredata dell’idonea certificazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte valga come ammissione.

È invece fondato il quarto motivo, che assorbe gli ulteriori. La comunicazione trasmessa dalla contribuente configura una istanza di autotutela e non una denuncia di variazione ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993: era infatti diretta all’annullamento della pretesa fiscale e la denuncia di variazione non può ritenersi presentata per equipollente, dovendo essere specifica per consentire al Comune i poteri di controllo. Richiamando la pronuncia n. 21956 del 12 luglio 2022, la Corte ribadisce che i Comuni hanno piena facoltà di attingere ai dati catastali e di modificare d’ufficio la superficie tassabile, emanando i relativi avvisi di accertamento in rettifica.

La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, è rigettato l’originario ricorso della contribuente. La controricorrente è condannata alle spese del giudizio di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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