ICI su fabbricati censiti: irrilevante il certificato di abitabilità (Cass. civ. Sez. V n. 23101 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, mentre la base imponibile è il valore venale degli immobili, che per i fabbricati iscritti in catasto si determina con riguardo alla rendita catastale. Ne discende che, a fronte dell’accertato censimento in catasto, i fabbricati sottostanno a tributo in base alla rendita attribuita, restando irrilevanti la capacità del bene di produrre reddito e il rilascio del certificato di abitabilità, coincidendo il momento impositivo con la giuridica esistenza dell’immobile, qualificata dall’idoneità del bene ad essere iscritto in catasto. Quanto all’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento, esso è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali: è sufficiente l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa. La mancata sottoscrizione o sigla dell’estensore e del presidente in alcuna delle pagine della sentenza non integra violazione dell’art. 132, terzo comma, n. 5), cod. proc. civ., il quale richiede la sottoscrizione del giudice come sigillo conclusivo del testo, riferendosi all’intero atto e non al singolo foglio.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di un’impresa individuale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia – sezione staccata di Messina, che aveva rigettato il suo appello confermando la decisione di primo grado. La controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dal Comune per l’omesso versamento dell’ICI relativa a immobili ivi ubicati.

Il giudice di appello aveva confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato e corredato da un prospetto riepilogativo, che i fabbricati fossero stati assoggettati a tributo in base alla rendita, dovendosene presumere l’ultimazione della costruzione in difetto di prova contraria, e che gli immobili fossero stati solo in parte dichiarati. Il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina quattro motivi. Con il primo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per omessa indicazione delle richieste delle parti e dei motivi in fatto. Il motivo è infondato: le disposizioni richiamate, similari all’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., e l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. attuano il principio di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. La sentenza impugnata contiene una sufficiente illustrazione degli antefatti processuali e una sintetica ma adeguata motivazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo relativo alla nullità della sentenza di primo grado, sottoscritta dal Presidente del collegio soltanto in calce all’ultima pagina. Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso e osserva che, una volta verificata l’omessa pronuncia su una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito. Nel caso, la mancanza di sottoscrizione nelle pagine intermedie non integra alcuna nullità, poiché la firma in calce vale come sigillo conclusivo dell’intero atto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame dei motivi aggiunti svolti con memoria conclusiva. Il mezzo è inammissibile: le argomentazioni non risultano ritualmente dedotte tra i motivi di appello e comunque il differimento dell’udienza aveva superato ogni questione sul termine di deposito. Nel merito, la Corte conferma che l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento in materia di ICI è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Con il quarto motivo si censura la scelta di calcolare il tributo sugli appartamenti in corso di edificazione in base ai valori catastali anziché sull’area edificabile. Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si determina con riguardo alla rendita catastale. Restano irrilevanti la capacità del bene di produrre reddito e il rilascio del certificato di abitabilità, coincidendo il momento impositivo con la giuridica esistenza dell’immobile.

La Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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