Trascrizione domanda di riduzione e cancellazione dopo rigetto della reintegra in natura (Cass. civ. Sez. II n. 8413 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La trascrizione della domanda di riduzione per lesione di legittima, contemplata dall’art. 2658, n. 8, cod. civ., costituisce una prenotazione degli effetti dell’accoglimento della domanda e rende la stessa opponibile ai terzi acquirenti dal donatario. La sua funzione è strumentale alla successiva azione di restituzione ex art. 565 cod. civ., sicché la cancellazione ai sensi dell’art. 2668 cod. civ. deve essere ordinata giudizialmente quando la domanda sia rigettata o il processo si estingua per rinunzia o inattività. Ne consegue che, una volta accertato il passaggio in giudicato della pronuncia che ha respinto la domanda di riduzione in natura, disponendo la reintegrazione in denaro, il giudice deve verificare se siano venute meno le condizioni che giustificavano il mantenimento della trascrizione e non può limitarsi a richiamare il rilievo del giudice di primo grado ormai superato dai fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare acquistato dal donante, agisce per ottenere la condanna degli intimati alla cancellazione della trascrizione della domanda di riduzione per lesione di legittima, oltre al risarcimento dei danni. La domanda di riduzione era stata definita in primo grado con rigetto della reintegrazione in natura e condanna del donante al pagamento degli importi corrispondenti alla lesione. Tale pronuncia non era stata impugnata dagli attori su quel capo e la successiva impugnazione del convenuto era stata confermata in appello e in Cassazione.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato il rigetto della domanda di cancellazione sul rilievo che la domanda di riduzione non era stata rigettata né il giudizio si era estinto. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. sotto il profilo del ruolo e della funzione della trascrizione e della rinuncia alla riduzione in natura. Il ricorrente deduce che, essendo passata in giudicato la pronuncia di rigetto della reintegrazione in natura, erano venute meno le ragioni del mantenimento della formalità.

La Corte muove da una premessa di ordine processuale: l’indicazione delle norme violate non costituisce requisito autonomo di ammissibilità del ricorso, ma serve a chiarire le censure e a identificare i limiti dell’impugnazione. Se dagli argomenti addotti è possibile individuare le norme cui il ricorrente ha inteso riferirsi, il ricorso è ammissibile. Nel caso concreto i due motivi consentono di desumere la dedotta violazione dell’art. 2668 cod. civ.

Nel merito, i giudici di legittimità ricostruiscono la funzione della trascrizione della domanda giudiziale. Questa configura una prenotazione degli effetti dell’accoglimento e opera per far retroagire tali effetti al momento della formalità iniziale, con conseguente opponibilità ai terzi che, in pendenza del giudizio, si siano resi acquirenti a titolo particolare del diritto controverso. In particolare, la trascrizione della domanda di riduzione è finalizzata a rendere opponibile la domanda ai terzi acquirenti dal donatario nell’azione di restituzione che il legittimato può proporre dopo l’accoglimento.

Il primo e il secondo comma dell’art. 2668 cod. civ. stabiliscono che la cancellazione si esegue quando è consentita dalle parti ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato, e deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata o il processo si estingua per rinunzia o inattività. La Corte di Appello, pur dando conto dei fatti, aveva negato la cancellazione richiamando il rilievo del primo giudice, superato dai fatti sopravvenuti; si rende pertanto necessario un nuovo esame.

Il terzo motivo, relativo all’ammissione di prove orali sul danno da mancata cancellazione, resta assorbito, dovendo la questione essere esaminata in sede di rinvio. La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo e cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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