Controlli investigativi e adempimento della prestazione: limiti al potere datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17004 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sull’adempimento della prestazione lavorativa è riservato all’imprenditore e alla sua organizzazione gerarchica, conosciuta dai dipendenti, e può avvenire anche occultamente. Il ricorso ad agenzie investigative esterne o a guardie particolari giurate non può invece avere ad oggetto, in nessun caso, né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, essendo tale attività sottratta a quella vigilanza. L’intervento investigativo resta giustificato soltanto quando sia finalizzato ad accertare atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento contrattuale, ovvero comportamenti penalmente rilevanti o fraudolenti. Anche in presenza di sospetto di attività illecita va rispettata la disciplina a tutela della riservatezza, con bilanciamento tra esigenze aziendali e dignità del lavoratore.
Il Fatto
Un dipendente di una società ferroviaria, inquadrato come specialista tecnico amministrativo, impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli nell’agosto 2018. La società aveva contestato al lavoratore la falsa attestazione della presenza in servizio e lo svolgimento di una seconda attività, quale amministratore unico e socio di una società immobiliare, senza autorizzazione. L’accertamento era stato svolto tramite un’agenzia investigativa esterna e una telecamera installata su un’area di proprietà aziendale.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Roma poi avevano confermato la legittimità del recesso. Il lavoratore ricorre per cassazione con dieci motivi, contestando in particolare l’utilizzabilità dei controlli investigativi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il decimo motivo, con cui si deduce la radicale inefficacia del licenziamento per la mancata adesione della società alla costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato previsto dal contratto collettivo. Il motivo è respinto: il comma settimo dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 non si applica al licenziamento disciplinare, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e la disposizione contrattuale invocata limita espressamente la propria efficacia alle sanzioni disciplinari conservative. La Corte richiama in proposito Cass. n. 11988 del 2018, Cass. n. 11141 del 2004 e Cass. n. 8619 del 2001.
Il primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è dichiarato inammissibile: parte ricorrente assume che il licenziamento si fondi “unicamente” su controlli audiovisivi, ma la ricostruzione contrasta con l’accertamento della Corte territoriale, che ha qualificato l’attività investigativa come osservazione esterna, con uso solo limitato della telecamera.
È invece accolto, nei sensi esposti, il secondo motivo. La Corte ricostruisce la distinzione tra gli artt. 2 e 3 dello S.d.L. e ne trae il principio dirimente. Il controllo sull’adempimento può essere esercitato dall’imprenditore direttamente o tramite la propria organizzazione gerarchica, anche in modo occulto, come chiarito da Cass. n. 2188 del 2020. Diversamente, il controllo affidato a terzi — guardie particolari giurate o addetti di un’agenzia investigativa — non può mai riguardare l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, come affermato da Cass. n. 9167 del 2003 e Cass. n. 25287 del 2022. L’intervento dell’agenzia è ammesso solo per accertare atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento, con l’esigenza di verificarne il contenuto anche in presenza di sospetto, secondo Cass. n. 3590 del 2011 e Cass. n. 15867 del 2017.
La Corte ribadisce infine che, anche in presenza di un sospetto di attività illecita, va rispettata la disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, segnatamente l’art. 8 della CEDU, con un bilanciamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto, richiamando Cass. n. 25732 del 2021 e Cass. n. 18168 del 2023.
L’affermazione di diritto della Corte d’Appello, secondo cui l’attività lavorativa poteva essere controllata dall’agenzia investigativa per verificarne il corretto adempimento, è quindi errata e pregiudica ogni successivo argomentare. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, perché accerti se il controllo investigativo riguardasse l’adempimento dell’obbligazione contrattuale oppure fosse finalizzato all’accertamento di atti illeciti. L’accoglimento del secondo motivo assorbe gli altri.
Nota della Redazione
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