ICI, rendita catastale non notificata al concessionario di area demaniale (Cass. civ. Sez. V n. 14678 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, legge n. 342 del 2000, l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale è efficace solo a decorrere dalla sua notificazione ai soggetti intestatari della partita. L’obbligo grava sull’Amministrazione anche nei confronti del concessionario di un’area demaniale marittima, ove questi figuri tra gli intestatari catastali e sia soggetto passivo dell’imposta, in ossequio agli obblighi informativi di cui all’art. 6, legge n. 212 del 2000. Rimasto il concessionario estraneo alla procedura DOCFA, la rendita non notificata è inefficace quale base imponibile e l’avviso di accertamento che su di essa si fondi è illegittimo. Non rileva che la rendita sia già nota al soggetto che l’abbia proposta: l’eccezione opera solo se il Comune proceda verso il medesimo proponente.
Il Fatto
Un’Autorità portuale, proprietaria di un’area demaniale sita nel porto di Genova, l’aveva attribuita in concessione a una società. Per l’annualità 2008 il Comune aveva emesso avviso di accertamento ICI sulla base di una nuova rendita catastale, scaturita da procedura DOCFA presentata dal concedente e recepita senza modifiche dall’Agenzia del Territorio. La società aveva impugnato l’atto dolendosi, tra l’altro, della mancata notifica della rendita stessa.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo l’obbligo di notifica operante solo verso il proprietario. La Commissione Tributaria Regionale, all’esito dell’appello del Comune, aveva ribaltato la decisione, qualificando il concessionario come longa manus del proprietario e negandogli il diritto alla notifica. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di giudicato esterno opposta dal Comune: la pronuncia invocata concerneva la classificabilità delle aree scoperte, mentre nella fattispecie si controverte dell’obbligo di previa notifica della rendita al concessionario rimasto estraneo alla DOCFA.
Esaminando il secondo motivo, la Corte ricorda che la contraddittorietà interna della motivazione rileva come nullità solo quando renda impossibile ricostruire l’iter logico-giuridico, integrando una motivazione apparente e non attingendo il minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost. Nella specie i giudici di merito avevano esposto le ragioni del loro convincimento, per quanto errate: il motivo è inammissibile, come il primo, atteso che la valutazione delle allegazioni e delle prove è riservata al giudice del merito.
Il terzo motivo è invece fondato. L’art. 74, comma 1, legge n. 342 del 2000 stabilisce che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo dalla loro notificazione agli intestatari della partita. La Corte dà continuità al principio di Cass. n. 807 del 2018, poi ribadito da Cass. n. 14025/2019, Cass. n. 14680 e 14681 del 2020 e Cass. n. 23369/2022: l’Amministrazione deve notificare l’atto di classamento al concessionario dell’area demaniale marittima che risulti intestatario catastale e soggetto passivo dell’imposta, in ossequio agli obblighi di informazione richiamati dall’art. 6, legge n. 212 del 2000.
Né giova al Comune il diverso orientamento secondo cui, quando il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA, il Comune non deve notificargli la rendita proposta, perché quei dati gli sono noti. Quel principio opera solo se l’ente procede verso lo stesso soggetto che ha proposto la rendita, non quando agisca verso un soggetto diverso, pur legittimato passivo, per il quale la previa conoscenza del nuovo valore torna indispensabile (in tal senso Cass. n. 14025/2019).
Irrilevante è poi che il concessionario conoscesse la provvisorietà della precedente liquidazione: l’inefficacia della rendita non notificata prescinde da tale consapevolezza, incombendo sull’Amministrazione l’onere di comunicare gli esiti del nuovo classamento. La Corte accoglie dunque il terzo motivo, respinti i primi due e assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente.
Nota della Redazione
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