Il marchio celebre è tutelato anche fuori dal suo settore: contraffazione pure sulle gomme da masticare (Cass. pen. 6855/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6855/2026 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 38019/2025) — Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini, Relatore Elisabetta Maria Morosini. Ricorsi dichiarati inammissibili.
Il principio di diritto
Al marchio “rinomato” spetta la tutela cosiddetta “ultramerceologica”, in deroga al principio di specialità: è vietato l’uso di un segno identico o simile al marchio notorio anche per prodotti o servizi non affini. Integra il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. la contraffazione di marchi celebri pur se apposti su prodotti di un settore merceologico diverso da quello tradizionale, quando la riproduzione del segno consente di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, traendone un indebito vantaggio (“parassitismo”). Il reato di cui all’art. 517 cod. pen., munito di clausola di riserva, è sussidiario e recede di fronte alla più grave contraffazione.
Il fatto
L’amministratore di una società, in concorso con una stabile collaboratrice, aveva dato corso a un’attività organizzata di contraffazione di marchi “celebri” riconducibili a case di moda, riprodotti su confezioni di gomme da masticare distribuite attraverso una rete commerciale, nonostante fosse stato destinatario di vari provvedimenti inibitori. Condannati in primo e secondo grado, anche agli effetti civili, per i reati di cui all’art. 473 cod. pen. aggravati ai sensi dell’art. 474-ter cod. pen., gli imputati ricorrevano per cassazione con numerosi motivi: la pretesa limitazione della tutela al solo settore merceologico registrato, l’unificazione delle condotte, il computo della prescrizione, l’elemento soggettivo, l’aggravante, il valore delle consulenze di parte, la riqualificazione nel più lieve art. 517 cod. pen., il trattamento sanzionatorio e la provvisionale.
La motivazione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sulla tutela del marchio richiama l’art. 20, lett. c), del codice della proprietà industriale, l’art. 10, lett. c), della direttiva UE 2436/2015 e l’art. 9, par. 2, lett. c), del regolamento UE 1001/2017: al marchio rinomato spetta protezione anche per prodotti non affini, prescindendo dal rischio di confusione, essendo sufficiente che il pubblico colga un “nesso” con il marchio notorio (Sez. 1 civ. n. 27217/2021; Sez. 5 pen. n. 35235/2022, Lelli). Le forme di lesione tutelate sono tre — “diluizione”, “corrosione” e “parassitismo” (Sez. 1 civ. n. 26000/2018) — e nella specie i giudici di merito avevano appurato quantomeno una situazione di parassitismo.
È manifestamente infondata la richiesta di derubricazione nell’art. 517 cod. pen., che contiene una clausola di riserva (“se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge”) rendendolo sussidiario rispetto alla contraffazione di segni distintivi punita dall’art. 473 cod. pen. (Sez. 3 n. 17187/2020, Diome). Sul computo della prescrizione, concorrendo due aggravanti ad effetto speciale (art. 474-ter cod. pen. e recidiva infraquinquennale), si tiene conto della circostanza più grave e dell’ulteriore aumento complessivo di un terzo ex art. 63, comma quarto, cod. pen., a nulla rilevando la facoltatività di tale aumento (Sez. U n. 28953/2017; Sez. U n. 30046/2022, Cirelli). Il termine massimo per i reati consumati il 1° giugno 2012 veniva a cadere dopo la sentenza d’appello; in ogni caso l’inammissibilità del ricorso preclude di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U n. 32/2000). La censura sulla provvisionale è inammissibile, non essendo essa impugnabile per cassazione (Sez. U n. 2246/1990).
Implicazioni pratiche
La tutela penale del marchio “celebre” non incontra il confine del settore merceologico: la riproduzione del segno su prodotti del tutto estranei a quello di registrazione — qui, gomme da masticare rispetto all’alta moda — integra comunque l’art. 473 cod. pen. quando ne sfrutta la notorietà. La strategia difensiva che punta sulla derubricazione nell’art. 517 cod. pen. è destinata a cedere di fronte alla clausola di sussidiarietà. Sul piano processuale, l’inammissibilità del ricorso consolida la sentenza impugnata anche rispetto a una prescrizione maturata nelle more, e conferma che le censure generiche o meramente riproduttive non aprono l’accesso al giudizio di legittimità.
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