Manca la colpa dell’importatore se ha ordinato etichettatura estera (Cass. civ. Sez. II n. 28041 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela del Made in Italy, integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 4, comma 49-bis, della l. n. 350/2003 — e non il reato di cui all’art. 517 cod. pen., depenalizzato dall’art. 16, comma 6, della l. n. 135/2009 — l’importazione dall’estero di prodotti recanti un marchio idoneo, in assenza di precise indicazioni sulla esatta provenienza o di una dichiarazione di impegno a rendere tali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche un consumatore esperto sull’effettiva origine del prodotto. Ai fini dell’elemento soggettivo, la colpa dell’importatore è esclusa quando quest’ultimo abbia ordinato per iscritto al fornitore di apporre l’etichettatura estera e non abbia avuto la concreta possibilità di verificare la merce prima dello sdoganamento, non essendo la facoltà di verifica doganale di cui all’art. 58 del d.P.R. n. 43/1973 funzionale all’osservanza della disciplina sul marchio ma alla sola dichiarazione doganale.

Il Fatto

Una società importatrice riceveva dall’estero una partita di merci prive dell’indicazione della provenienza estera. Su segnalazione di un verbale di accertamento, la Camera di commercio emetteva ordinanza-ingiunzione con sanzione per violazione della disciplina sul marchio, in quanto l’uso del marchio era idoneo a indurre il consumatore a ritenere il prodotto di origine italiana.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’appello di Roma, in riforma, accoglieva il gravame e annullava l’ordinanza-ingiunzione, ritenendo fondato ed assorbente il motivo sull’elemento soggettivo: l’opponente aveva provato di aver richiesto per iscritto al fornitore l’apposizione dell’etichettatura estera e di non essere stato in condizione di verificare la merce, né in loco né all’arrivo, prima dello sdoganamento. La Camera di commercio proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Il presupposto della controricorrente — inapplicabilità della sospensione feriale dei termini per il rito del lavoro — è erroneo: nel regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 rileva non il rito ma la natura della controversia, costituita dall’accertamento delle condizioni per l’esercizio della potestà sanzionatoria.

Nel merito la Corte ricostruisce la fattispecie. Il comma 49-bis dell’art. 4 citato fu aggiunto dall’art. 16, comma 6, della l. n. 135/2009, che contestualmente abrogò l’art. 17, comma 4, della l. n. 99/2009: la condotta prima punita ai sensi dell’art. 517 cod. pen. è stata così immediatamente depenalizzata. Oggi integra l’illecito amministrativo l’uso del marchio con modalità che, per indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, inducano in errore sull’effettiva origine dei prodotti. Viene richiamato il principio di Cass. pen., Sez. III, n. 52029 del 2014.

La Corte ritiene infondata la censura della ricorrente, che non tiene conto delle circostanze del caso concreto né della facoltà riconosciuta al titolare o licenziatario di accompagnare la merce con un’attestazione sulla futura informativa al consumatore. La sentenza impugnata ha correttamente escluso la colpa: l’importatore aveva specificato nell’ordine l’obbligo dell’etichettatura estera e non aveva motivo di attivarsi allo sdoganamento.

La Corte esamina anche il richiamo all’art. 58 del d.P.R. n. 43/1973. Tale facoltà di verifica è finalizzata alla dichiarazione doganale e non alla disciplina sul marchio; nel caso non era contestata alcuna falsa dichiarazione ex art. 303 del d.P.R. n. 43/1973. Il motivo è pertanto respinto. Le spese di cassazione sono compensate per la complessità della materia, con sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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