Motivazione apparente e omessa pronuncia sugli interessi: cassazione con decisione nel merito (Cass. civ. Sez. III n. 3748 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza di merito è deducibile in cassazione, dopo la novella del 2012, solo quando si traduca in una vera violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., consistente in un’anomalia motivazionale che emerga dalla sola lettura del testo impugnato: mancanza assoluta dei motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il controllo è ab intrinseco e resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il ricorso che, senza indicare fatti controversi e decisivi, solleciti una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile, perché chiede una rivalutazione di merito. L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra invece violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e giustifica la cassazione con decisione nel merito, quando non servono ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

Un titolare di impresa individuale conviene dinanzi al Tribunale di Catanzaro i suoi consulenti commercialisti, un’associazione professionale e una società cooperativa, lamentando la responsabilità professionale per la negligente gestione di una pratica di credito d’imposta e per la mancata compilazione del quadro RU nel modello unico relativo al periodo d’imposta 2000. Il controllo dell’Amministrazione finanziaria aveva fatto emergere irregolarità, sfociate in due cartelle esattoriali. L’attore chiede il risarcimento dei danni, comprensivo della restituzione dei compensi.

Il Tribunale rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva di alcuni convenuti. La Corte d’Appello di Catanzaro riforma la decisione e riconosce la responsabilità, condannando al risarcimento parametrato agli importi delle cartelle. I soccombenti ricorrono per cassazione con due motivi; la controparte resiste e propone ricorso incidentale per l’omessa statuizione sugli accessori.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo principale censura la sentenza per la mancata individuazione dei soggetti legittimati passivi. La Corte lo dichiara inammissibile: i ricorrenti non indicano l’atto introduttivo, l’atto di appello e i rispettivi atti difensivi, limitandosi a brevi estrapolazioni, così violando l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Le censure restano apodittiche e non intellegibili.

Il motivo è formulato anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. I ricorrenti non individuano alcun fatto controverso e decisivo, ma lamentano soltanto una valutazione delle emergenze processuali difforme dalle proprie aspettative. Non censurano uno dei tassativi motivi di legittimità, ma sollecitano un nuovo giudizio di merito, in contrasto con i limiti istituzionali del giudizio di cassazione.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che il controllo sulla motivazione è divenuto ab intrinseco: la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. deve emergere dalla sola lettura della sentenza, senza confronto con gli atti di causa. Il vizio rileva solo per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Anche il secondo motivo principale, relativo alla prova del danno e degli importi, incorre nelle medesime ragioni di inammissibilità.

Il ricorso incidentale è invece fondato. La sentenza impugnata, in narrativa, prevede gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, ma nel dispositivo omette la relativa statuizione di condanna: sussiste ictu oculi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa in relazione e decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., confermando la condanna e ricomprendendovi gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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