Principi di diritto (Massima) In tema di servizi di investimento, la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario, pur costituendo un inadempimento contrattuale, non determina automaticamente la risoluzione del contratto se si accerta, in concreto, che l’investitore, anche se pienamente informato, avrebbe comunque compiuto l’operazione. In tal caso, l’inadempimento può essere valutato come di “scarsa importanza” ai sensi dell’art. 1455 c.c., con la conseguenza che la domanda di risoluzione deve essere rigettata, fermo restando l’eventuale diritto al risarcimento del danno, ove provato il nesso causale. La presunzione di sussistenza del nesso causale tra l’omissione informativa e il danno (Cass. n. 7905/2020; n. 16126/2020) non è assoluta e può essere superata dalla prova, fornita dall’intermediario, che l’investitore, anche ove correttamente informato, avrebbe nondimeno posto in essere l’operazione (Cass. n. 33596/2021). La valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. costituisce un accertamento di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.
Il Fatto
Alcuni investitori, che avevano acquistato obbligazioni argentine e obbligazioni Cirio tramite una banca, subivano ingenti perdite a seguito del default degli emittenti. Convenivano in giudizio la banca, deducendo la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 21 TUF e al Regolamento Consob n. 11522/98. Il Tribunale accoglieva la domanda solo per le obbligazioni Cirio, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la banca al risarcimento, ma rigettava la domanda per le obbligazioni argentine. La Corte d’Appello di Milano confermava il rigetto per le obbligazioni argentine, ma la Cassazione, con ordinanza n. 8992/2021, cassava la decisione, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso di valutare correttamente la violazione degli obblighi informativi per i bond argentini, e rinviava la causa per un nuovo esame.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Milano accertava la violazione degli obblighi informativi da parte della banca per le obbligazioni argentine, ma escludeva il nesso di causalità tra tale violazione e il danno, rilevando che gli investitori, anche dopo il default, avevano continuato a investire in titoli ad alto rischio, e che, quindi, anche se fossero stati pienamente informati, avrebbero comunque compiuto l’operazione. La Corte rigettava conseguentemente la domanda di risoluzione. Gli investitori proponevano ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione delle norme sugli obblighi informativi e la errata valutazione della gravità dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In ordine al primo motivo (nullità della sentenza per motivazione apparente), la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata espone in modo completo e comprensibile il percorso argomentativo, e che la censura non coglie le due rationes decidendi (il comportamento successivo degli investitori e l’assenza di elementi per ritenere che l’operazione non sarebbe stata comunque effettuata), idonee a sorreggere la decisione.
Quanto al secondo motivo, inerente alla violazione degli obblighi informativi e alla risoluzione, la Cassazione ha operato un importante chiarimento. Ha riconosciuto che la violazione degli obblighi informativi è, in generale, un inadempimento di non scarsa importanza, e che esiste una presunzione di nesso causale tra tale violazione e il danno (Cass. n. 7905/2020). Tuttavia, ha precisato che tale presunzione non è assoluta e può essere superata. La Cassazione ha distinto tra danno-evento (l’inadempimento in sé) e danno-conseguenza (il pregiudizio patrimoniale). Ha affermato che, se risulta provato che l’investitore, anche se correttamente informato, avrebbe comunque posto in essere l’operazione, allora l’inadempimento degli obblighi informativi, pur formalmente sussistente, è privo di concreta incidenza sulla condotta decisionale dell’investitore e può essere valutato come “inadempimento di scarsa importanza” ex art. 1455 c.c., con conseguente esclusione della risoluzione. In tal caso, l’inadempimento non è rilevante non solo per il danno-conseguenza, ma anche per la stessa configurabilità della risoluzione. La Corte ha quindi ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente escluso la risoluzione, sulla base di un accertamento di fatto (la non influenza delle omissioni sulla scelta) che, se congruamente motivato, non è sindacabile in Cassazione. Ha inoltre rigettato la censura sul superamento della presunzione causale, rilevando che si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito.
I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili, poiché attinenti alla valutazione di fatto dell’adeguatezza dell’operazione e alla discrezionalità del giudice del merito nella regolazione delle spese (compensazione per un terzo), non sindacabile in sede di legittimità.
Implicazioni Pratiche
Onere probatorio per superare la presunzione di causalità: L’avvocato dell’intermediario che intenda escludere il nesso causale tra la violazione degli obblighi informativi e il danno (o la risoluzione) deve fornire una prova rigorosa, anche presuntiva, che l’investitore, anche se pienamente informato, avrebbe comunque compiuto l’operazione; tale prova può fondarsi sul comportamento successivo dell’investitore, che continua a compiere operazioni analoghe o ad alto rischio, ovvero sulla sua accertata elevata esperienza e consapevolezza.
Valutazione della gravità dell’inadempimento per la risoluzione: Per eccepire la risoluzione, l’investitore deve dimostrare che l’inadempimento della banca (l’omissione informativa) ha avuto un’incidenza concreta sulla sua scelta, e non limitarsi a dedurre la mera violazione formale; la gravità dell’inadempimento va commisurata all’interesse dell’investitore alla regolare esecuzione, e se si prova che l’interesse era assente (perché l’operazione sarebbe stata comunque compiuta), la risoluzione è preclusa.
Censurabilità della valutazione di gravità: La valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. è un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito; in sede di Cassazione, è censurabile solo per vizi motivazionali estremi (motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile), e non per mera difformità di valutazione delle prove; l’avvocato che intenda impugnare una sentenza che esclude la risoluzione per scarsa importanza dell’inadempimento deve contestare specificamente la carenza di motivazione su fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), e non limitarsi a dedurre la violazione di legge.
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La Cassazione chiarisce che l’intermediario, in presenza di una garanzia specifica, ha un obbligo di monitoraggio e informazione ulteriore, e che l’inadempimento genera una presunzione di nesso causale.
Le singole operazioni di investimento sono contratti autonomi rispetto al contratto quadro e possono essere risolte per inadempimento; la violazione degli obblighi informativi genera presunzione di nesso causale.
La Cassazione censura la sentenza che ha annullato la sanzione per insider trading per decorrenza del termine, rilevando che il dies a quo va individuato nel completamento dell’istruttoria, non nell’acquisizione di un singolo elemento, e che il giudice deve esaminare i fatti costitutivi dell’illecito.
Questione esaminata Con l’ordinanza n. 21087 del 2026, la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato i limiti della responsabilità solidale…