Errore materiale e liquidazione delle spese: inammissibile il ricorso che contesta il merito della statuizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 5731 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ. è inammissibile allorché la doglianza non concerna una mera svista od omissione materiale, ma investa il merito della statuizione sulla liquidazione delle spese processuali. In tema di liquidazione delle spese, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice che, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice può liquidare il compenso in misura superiore al valore minimo dello scaglione applicabile, restando esente da sindacato di legittimità, purché la somma non ecceda i valori medi di cui al d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Gli istanti, parti vittoriose nel giudizio di legittimità, proponevano ricorso per correzione di errore materiale avverso l’ordinanza di questa Corte che aveva rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla società intimata. L’ordinanza impugnata aveva liquidato il compenso in loro favore nella somma di euro 14.000,00, ritenuta inferiore a quella fondata sulla tabella forense in base allo scaglione di riferimento, superiore a 5 milioni di euro. Gli istanti ravvisavano nel compenso di euro 30.769,00 l’importo correttamente liquidabile.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che gli istanti deducono un presunto errore di calcolo ovvero una svista nell’applicazione del corretto scaglione di riferimento, lamentando che l’ordinanza impugnata abbia liquidato le spese in misura inferiore avuto riguardo allo scaglione applicabile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, poiché la doglianza non attiene ad un errore materiale ma attinge il merito della statuizione contestata sulla liquidazione delle spese. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate, che possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Il livello minimo degli onorari è quello sotto il quale non è possibile scendere, ma che può essere raggiunto.
Secondo la giurisprudenza costante, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità. La liquidazione secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento non richiede una specifica motivazione, poiché l’entità della liquidazione rientra nei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e nel potere discrezionale del giudice.
Nel caso concreto, lo scaglione applicabile è quello da due a quattro milioni di euro, pari al petitum sostanziale di circa 3.300.000,00 euro, escludendo le somme percepite dai creditori per rimborso dei titoli anteriormente. La somma liquidata di euro 14.000,00 risulta superiore al valore minimo di euro 11.835,00 per le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale) e comunque inferiore al 50% dei valori medi.
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Nota della Redazione
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