Illegittima la prova di resistenza nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 320 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è improcedibile quando il ricorrente non depositi la prova dell’avvenuta notifica dell’atto introduttivo all’amministrazione intimata e questa non si sia costituita in giudizio. L’ordinanza collegiale che assegna un termine per l’adempimento dell’incombente istruttorio non può essere disapplicata: la mancata ottemperanza all’ordine del giudice, senza che la parte compaia all’udienza, determina la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese per le ragioni di cui all’art. 92 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani la sentenza n. 230/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della sede scolastica. Avendo l’amministrazione tardato a dare esecuzione al giudicato, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione delle misure attuative e la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione del TAR

Con ordinanza collegiale n. 14 del 7 gennaio 2026, il TAR aveva rilevato che nel fascicolo di causa non risultava depositata la prova documentale della notifica del ricorso introduttivo. L’avviso di deposito dell’ordinanza era stato notificato alla ricorrente a mezzo PEC in data 7 gennaio 2026.

All’udienza camerale dell’11 febbraio 2026 nessuno era comparso per la ricorrente, né era stato depositato alcun documento attestante l’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza. L’unico atto notificato risultava essere la sentenza originaria, non anche il ricorso.

Il collegio ha ritenuto che, non avendo la parte dato corso all’incombente disposto, il ricorso dovesse considerarsi de plano improcedibile. La mancata prova della notifica dell’atto introduttivo, in assenza di costituzione dell’amministrazione, impedisce di instaurare validamente il contraddittorio e di verificare l’effettiva instaurazione del giudizio.

Quanto alle spese, il TAR ha rilevato che non vi fosse luogo a provvedere, trattandosi di declaratoria di improcedibilità per un vizio processuale non imputabile alla controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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