Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno senza compenso (TAR Sicilia n. 848 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il creditore che agisce sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo e ritualmente notificato, ha diritto a conseguire l’integrale esecuzione della pretesa creditoria entro il termine fissato dal giudice. Grava sull’amministrazione debitrice, e non sul ricorrente, l’onere di provare l’avvenuto adempimento integrale. Il commissario ad acta nominato all’interno della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività di esecuzione nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La nomina preventiva per il caso di persistente inottemperanza è ammissibile anche in assenza di sua costituzione in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per l’ottemperanza del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa per complessivi € 196.316,20, oltre interessi e spese. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo.

Il titolo è stato notificato in forma esecutiva al Comune debitore. Il creditore ha rappresentato di aver già ricevuto un pagamento in acconto di € 178.291,79 e ha chiesto l’ordine di pagamento del residuo. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito in primo luogo i requisiti dell’azione di ottemperanza, richiamando gli artt. 112 ss. del c.p.a. e l’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo azionato, non opposto, risulta notificato all’amministrazione ed è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, senza integrale esecuzione.

Il punto centrale dell’argomentazione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il giudice ha affermato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione passata in giudicato, e che è suo onere — non del ricorrente — provare di avervi dato completa esecuzione. L’amministrazione non ha fornito alcuna prova, non essendosi neppure costituita.

All’accoglimento del ricorso consegue l’ordine di integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica, se anteriore. In caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale dello stesso Comune, per provvedere su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni.

La parte più significativa della pronuncia riguarda lo statuto del commissario. Il Collegio ha precisato, richiamando propri precedenti (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246), che l’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice. Poiché il commissario è individuato all’interno della stessa amministrazione debitrice, anche al fine di evitare ulteriori esborsi suscettibili di integrare danno erariale, il Collegio ha escluso qualsiasi compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il commissario dovrà comunicare immediatamente alla Segreteria il proprio eventuale insediamento. Le spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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