Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 933 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo investito dell’ottemperanza di una sentenza resa dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro esercita una funzione di stretta esecuzione. Egli non può integrare o modificare il giudicato civile, né compiere accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare a verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo e ad attuare il disposto della pronuncia passata in giudicato. La sentenza di condanna al pagamento di somme costituisce valido titolo esecutivo dinanzi al giudice amministrativo solo se la somma è determinata o determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche, sulla base degli elementi contenuti nella sentenza stessa. In difetto, la domanda di ottemperanza è inammissibile, spettando al giudice ordinario la liquidazione del credito.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale Civile di Nocera Inferiore, sezione lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto al computo dell’anno di servizio 2013 ai fini della progressione in carriera e ha condannato il Ministero resistente alla relativa ricostruzione e alla corresponsione delle conseguenti differenze stipendiali.
Passata la sentenza in giudicato e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla delimitazione dei poteri del giudice dell’ottemperanza di fronte a statuizioni rese dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che tale giudice deve svolgere un’attività meramente esecutiva, senza possibilità di integrare la sentenza civile né di effettuare accertamenti di merito. Il riconoscimento di una cognitio piena recupererebbe, attraverso il giudizio di ottemperanza, il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego.
Il Tribunale richiama poi l’orientamento secondo cui il creditore può agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza civile di condanna non generica passata in giudicato. La sentenza di condanna che non contenga l’esatta determinazione della somma è titolo esecutivo solo se dal dispositivo e dalla motivazione possa procedersi alla quantificazione con una operazione meramente matematica. In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione di una condanna generica è inammissibile.
Il Collegio cita sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1952 del 2016 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6773 del 2011. Da tali pronunce si desume che la sentenza con cui il giudice del lavoro abbia condannato al pagamento di arretrati “nei modi e nella misura di legge” senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito è generica e non costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., se la misura della prestazione non è quantificabile con semplici operazioni aritmetiche. In tal caso il creditore non può agire in executivis, ma deve richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ritiene che la sentenza del giudice del lavoro contenga una statuizione di condanna non generica, ma determinabile nel suo ammontare mediante agevoli operazioni aritmetiche. La sentenza è passata in giudicato e non risulta eseguita, mancando agli atti la prova dell’avvenuta esecuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di porre esecuzione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per il personale scolastico. Le spese seguono la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.