Immissioni rumorose: condanna dei proprietari e limiti della C.T.U. (Cass. civ. Sez. II n. 31280 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, la condanna dei proprietari dei locali da cui provengono a eseguire le opere di insonorizzazione non è solidale, ma pronunciata per quanto di ragione di ciascuno, secondo l’estensione del rispettivo diritto dominicale. Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può investire le singole risultanze istruttorie, ma solo un fatto storico controverso e decisivo. Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni soggette alla preclusione di cui all’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. e vanno dedotte, a pena di decadenza, nella prima difesa successiva al deposito della relazione. La notificazione eseguita presso luogo diverso dalla sede sociale è nulla solo se non raggiunge lo scopo informativo, attestato dalla ricezione di incaricato della società.
Il Fatto
Una proprietaria di un appartamento agiva con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. nei confronti di due società proprietarie e di una società utilizzatrice di alcuni locali, lamentando immissioni rumorose oltre la soglia di normale tollerabilità e chiedendo la cessazione e l’esecuzione delle opere necessarie.
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito e istruita la causa con C.T.U., accoglieva la domanda, ordinando ai convenuti, ciascuno per quanto di ragione, la cessazione delle immissioni e delle attività sino all’esecuzione delle opere di insonorizzazione, con penale per il ritardo e condanna al risarcimento del danno a carico della sola gestrice. La Corte d’Appello rigettava il gravame principale e quello incidentale. La proprietaria ricorreva in cassazione con cinque motivi; resistevano la società di leasing, con ricorso incidentale, e la controricorrente.
La Motivazione della Corte
Le prime tre censure della ricorrente, esaminate congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondate. La Corte rileva anzitutto la ricorrenza della doppia conforme, che preclude il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Nel merito, il giudice di legittimità ribadisce che per “fatto” non si intende una questione o un punto della sentenza, né un singolo elemento di un accadimento complesso, ma un fatto vero e proprio, costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o un fatto secondario controverso e decisivo, con esclusione delle singole risultanze istruttorie. Sul punto richiama Sez. I n. 17761 del 2016 e Sez. V n. 2805 del 2011.
Quanto alle censure residue, la Corte esclude che la Corte distrettuale abbia operato una condanna solidale: essa si è limitata a confermare la decisione di prime cure, che aveva condannato i proprietari e la gestrice secondo le rispettive ragioni, distinguendo gli interventi da realizzare nei locali. Le opere indicate dal C.T.U. riguardavano l’intero locale, non già la sola cucina, sicché l’assunto della ricorrente risulta smentito dalla documentazione dalla stessa prodotta.
Anche la doglianza sulla manleva è respinta: i due soggetti avevano proposto unitariamente l’appello, manifestando piena adesione alla domanda e implicita rinuncia al rapporto interno. Quanto ai rilievi sull’operato del C.T.U., la motivazione del giudice di merito è adeguata, avendo questi fatto proprie le conclusioni dell’ausiliario: la Corte richiama Sez. I n. 33742 del 2022 e Sez. VI-3 n. 1815 del 2015. Inoltre, le contestazioni alla consulenza non risultano sollevate tempestivamente, con conseguente decadenza ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. I n. 19427 del 2017).
Il ricorso incidentale della società di leasing, sulla nullità della notificazione dell’atto introduttivo presso luogo diverso dalla sede sociale, è dichiarato inammissibile: la censura non si confronta con la ratio della decisione, fondata sul raggiungimento dello scopo informativo dell’atto, attestato dalle cartoline sottoscritte per accettazione da incaricato della società e munite del timbro sociale, dichiarazione assistita da fede privilegiata fino a querela di falso (Sez. VI-2 n. 22225 del 2021). Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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