Autotutela e rettifica non superano il giudicato di annullamento (Cass. civ. Sez. I n. 1430 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela dell’amministrazione incontra il limite costituito dal giudicato di merito che abbia annullato il provvedimento da rimuovere o rettificare. La rettifica di un atto amministrativo costituisce espressione di autotutela sostitutiva e non può essere disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne ha statuito l’annullamento. Non è consentito all’amministrazione utilizzare il potere di autotutela per eludere il giudicato, dovendo prevalere la tutela giurisdizionale. Il ricorso per cassazione che non trascriva o non localizzi puntualmente gli atti su cui fonda le proprie censure è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.
Il Fatto
Una Regione aveva emesso un’ordinanza ingiunzione, poi annullata dal giudice di pace con sentenza passata in giudicato. Successivamente l’amministrazione aveva adottato una seconda ordinanza, qualificata come rettifica di un errore materiale della prima, al fine di recuperare la somma che assumeva indebitamente percepita.
L’ingiunto aveva proposto opposizione. Il giudice di pace dichiarò cessata la materia del contendere; il Tribunale di Bari, in appello, respinse l’impugnazione della Regione, rilevando la consumazione del potere sanzionatorio e l’impossibilità della rettifica dopo l’annullamento giurisdizionale. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’erede dell’originario ingiunto ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, ravvisandovi analoghi profili di inammissibilità. Il giudice di appello aveva accertato, in punto di fatto, che la seconda ordinanza era stata emessa in rettifica di un errore materiale della precedente, già annullata con sentenza passata in giudicato; su tale premessa aveva correttamente applicato il principio secondo cui la rettifica non può intervenire dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
La Corte richiama il principio consolidato per cui il potere di autotutela incontra il limite dato dal giudicato di merito, citando i precedenti Cass. n. 3735/2004, Cass. n. 7751/2019 e Cass. n. 6329/2013. La rettifica è qualificata come espressione di autotutela sostitutiva, e come tale soggiace al medesimo limite.
Le censure della ricorrente sono giudicate contraddittorie. Da un lato la Regione qualifica il secondo provvedimento come rettifica, senza spiegare perché questa non incontrerebbe il limite del giudicato; dall’altro lo considera nuovo e autonomo esercizio della pretesa impositiva, tesi che avrebbe richiesto la trascrizione di entrambe le ordinanze e della prima sentenza del giudice di pace, per verificare la portata del giudicato e le ragioni dell’annullamento.
La Corte richiama l’art. 366 cod. proc. civ. e il principio di autosufficienza come precisato da Cass. Sez. Un. n. 8950/2022: non è richiesta l’integrale trascrizione degli atti, ma la puntuale indicazione del loro contenuto e della loro presenza nel giudizio di merito. In difetto, la Corte non è posta in condizione di verificare la natura del provvedimento né le ragioni dell’annullamento. Il riferimento all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è dichiarato inconferente, poiché non si discute del termine ragionevole dell’autotutela, ma della prevalenza della tutela giurisdizionale. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, essendo il controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La richiesta di distrazione non integra rinuncia al beneficio.
Nota della Redazione
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