Impianti fotovoltaici di grande potenza sono beni immobili ai fini delle imposte (Cass. civ. Sez. V n. 6840 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili ex art. 812 cod. civ. La connessione strutturale e funzionale tra il terreno e l’impianto è tale da renderli sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che gli stessi siano astrattamente rimovibili e installabili in altro luogo. Non costituisce immutazione vietata dell’atto impositivo la mera specificazione, in sede contenziosa, delle ragioni già espresse nella motivazione dell’atto, quando il contribuente sia stato posto in grado di approntare le proprie difese.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la liquidazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’atto con cui una società aveva acquistato da altra società un ramo d’azienda consistente in un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’ufficio aveva emesso un avviso di rettifica e liquidazione, rideterminando il valore di avviamento, e un separato avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato entrambi gli atti. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo il difetto di motivazione degli avvisi e la qualificazione dell’impianto come bene mobile.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986 e 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che gli avvisi non esplicitassero le ragioni della scelta del metodo valutativo e che i giudici di merito avessero integrato la motivazione con elementi estranei all’atto.

La Corte rigetta il motivo. La motivazione dell’atto tributario assolve la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili e di consentire al contribuente la conoscenza dell’an e del quantum della pretesa. È sufficiente l’enunciazione dei criteri generali di determinazione del maggior valore, non essendo necessaria l’indicazione analitica degli elementi di fatto, poiché il contribuente, noto il criterio, è posto in condizione di contestarne l’infondatezza. Le ulteriori deduzioni dell’ufficio non sostituiscono la motivazione originaria, ma la integrano con mere specificazioni, senza pregiudizio del diritto di difesa.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 812 cod. civ. e delle tariffe allegate, assumendo che l’impianto, in quanto “non integrato” e agevolmente rimovibile, dovesse qualificarsi come bene mobile.

La Corte muove dalla nozione di bene immobile dettata dall’art. 812 cod. civ., che ricomprende tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo, anche a scopo transitorio, senza che rilevi il modo del collegamento. Richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2008 e il consolidato indirizzo di legittimità in tema di rendita catastale delle centrali elettriche, la Corte afferma che ciò che rileva è la connessione funzionale del bene con il suolo. Nel caso concreto l’impianto, di grandi dimensioni, era imbullonato al suolo e ancorato a una struttura di sostegno, con allacciamento alla rete elettrica: la precarietà dell’ancoraggio è compensata dal profilo funzionale, che presuppone una duratura utilizzazione del bene in quel determinato luogo. Né rileva la reversibilità legata all’agevole rimozione dei moduli. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *