Classamento catastale non impugnato non si deduce negli atti impositivi (Cass. civ. Sez. V n. 6832 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di classamento catastale è riconducibile agli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario e soggiace al termine perentorio di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Per gli atti che hanno comportato attribuzione o modificazione della rendita la notifica dell’atto impositivo vale anche come notificazione della rendita e fa decorrere il termine per la relativa impugnazione, ai sensi dell’art. 74, ultimo comma, della legge n. 342 del 2000. Una volta scaduto quel termine, il contribuente non può denunciare l’erroneità del classamento nei giudizi aventi ad oggetto gli atti impositivi che ne abbiano fatto applicazione, esperibili solo per vizi propri ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. La facoltà di sollecitare in autotutela la correzione degli errori e di impugnare il diniego non esclude la soggezione dell’atto di classamento al termine di impugnazione.
Il Fatto
Un Istituto autonomo per le case popolari ha impugnato l’avviso di accertamento con cui un Comune ha preteso l’i.c.i. per l’annualità 2005, contestando anche l’erronea classificazione degli immobili in categoria A2 anziché in A3 o A4, trattandosi di alloggi di edilizia economica e popolare. Il Comune ha declinato la propria legittimazione sul classamento e l’Agenzia del Territorio ha eccepito la tardività del ricorso.
Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado. All’esito dell’appello dell’Agenzia e di quello incidentale del contribuente, la Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza, dichiarando inammissibile per tardività il ricorso sul classamento in A2, già divenuto definitivo per effetto di un precedente avviso di liquidazione non impugnato, e ha dichiarato illegittima la pretesa i.c.i. per alcuni alloggi trasferiti e abusivamente occupati. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sull’apparenza della motivazione e lo respinge. Il giudice di merito non è stato lacunoso od oscuro: la ricorrente ne lamenta piuttosto l’erroneità, sostenendo l’impossibilità di dedurre anteriormente una pronuncia non ancora adottata, e la riconducibilità della questione al motivo già formulato sull’erroneità del classamento.
Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte riconosce che la produzione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, pronunciata e passata in giudicato successivamente all’instaurazione del giudizio di merito, non può considerarsi tardiva né determina un’estensione del thema decidendum, vertendo proprio sull’erroneità del classamento già denunciata. Il secondo motivo è dunque fondato.
Tuttavia l’esito resta irrilevante, perché il terzo motivo è improcedibile. La Corte rileva che non è stata prodotta la decisione su cui il ricorso si fonda, nonostante l’art. 369, n. 4, cod. proc. civ. imponga, a pena di improcedibilità, il deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente che lamenti l’erronea valutazione di un documento ha il duplice onere, imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di indicarne esattamente la sede processuale e di trascriverne o riassumerne il contenuto. Non basta la generica indicazione della produzione dei fascicoli di merito.
L’ultimo motivo è infondato. L’atto di classamento rientra tra quelli oggetto della giurisdizione tributaria ed è impugnabile nel termine perentorio. L’art. 74, ultimo comma, della legge n. 342 del 2000 prevede che i relativi atti impositivi costituiscano a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita, dalla cui notifica decorre il termine per il ricorso. Il giudice di merito ha quindi correttamente applicato tale disciplina, considerata la precedente notifica di altro avviso di accertamento relativo all’annualità 2003 e la mancata tempestiva impugnazione.
La facoltà di sollecitare in autotutela la correzione degli errori e di impugnare il diniego dell’Agenzia non esclude la soggezione del classamento al termine di impugnazione né l’impossibilità di denunciarne l’erroneità negli giudizi sugli atti impositivi, esperibili solo per vizi propri. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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