Impianto finanziato con Reg. CEE 2080/1992 è bosco a tutti gli effetti e non arboricoltura da legno (TAR Puglia n. 297 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impianto arboreo realizzato su terreno agricolo con finanziamenti pubblici concessi in attuazione del Reg. CEE 2080/1992 costituisce bosco a tutti gli effetti quando la domanda di aiuto e la relazione tecnica di progetto abbiano selezionato la tipologia dell’imboschimento a funzione paesaggistico-naturalistica, con turno di coltivazione pluridecennale e governo ad alto fusto. In tal caso, l’impianto non è riconducibile alla nozione di “piantagione a ciclo breve” né ad “arboricoltura da legno“, con la conseguenza che è legittimo il diniego di autorizzazione al taglio integrale. La destinazione a bosco, specificamente prevista dagli atti di finanziamento pubblico, costituisce elemento dirimente anche ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 34/2018 e della circolare MASAF prot. n. 146184 dell’8.3.2023.
Il Fatto
Il proprietario di un fondo in agro di Gravina in Puglia, ricompreso nell’area del Parco nazionale dell’Alta Murgia, impugnava il diniego di autorizzazione al taglio di un impianto arboreo artificiale, adottato dalla Regione Puglia nel febbraio 2023. L’istante sosteneva che l’impianto, realizzato in attuazione del Reg. CEE 2080/1992, avesse un ciclo produttivo medio-lungo di circa venti anni, non fosse configurabile come bosco e che gli alberi avessero ormai raggiunto il diametro massimo per la specie, rendendo urgente il ritorno alla precedente coltura agraria a seminativo. Il ricorso, articolato in quattordici motivi, censurava il provvedimento per violazione della normativa comunitaria e regionale di settore e per eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente la ricostruzione della natura giuridica dell’impianto operata sulla base degli atti del procedimento di finanziamento. Dalla domanda di aiuto presentata nel settembre 1995 risultava selezionata l’opzione dell’“impianto con essenze resinose non a ciclo breve”, riconducibile alla tipologia del bosco secondo la delibera di Consiglio regionale pugliese n. 849 del 22.4.1994, attuativa del Reg. CEE 2080/1992.
La relazione tecnica di progetto, controfirmata dallo stesso ricorrente, descriveva un imboschimento con funzione paesaggistico-ricreativa, con turno di sessanta anni per le conifere e di novanta per le latifoglie, e prevedeva esclusivamente interventi di diradamento ispirati alla selvicoltura naturalistica. Il provvedimento concessorio del finanziamento, risalente al 20 dicembre 1996, sottoponeva le superfici imboschite a vincolo forestale e imponeva il governo ad alto fusto, con previsione della restituzione dei premi in caso di gestione difforme.
La Sezione ha quindi escluso che l’impianto potesse qualificarsi come piantagione a ciclo breve o come arboricoltura da legno, non essendo destinato alla produzione di legname da industria o biomassa. Rilevante è anche il richiamo alla circolare MASAF prot. n. 146184 dell’8.3.2023, la quale esclude dalla definizione di bosco le formazioni artificiali realizzate su terreni agricoli in attuazione della politica agricola comune, ma solo a meno che la destinazione a bosco non sia specificamente prevista dagli atti di finanziamento pubblico: evenienza, questa, ricorrente nella fattispecie, in quanto la destinazione forestale dell’impianto risultava espressamente impressa dagli atti del procedimento.
Concludendo, il diniego di autorizzazione al taglio è stato ritenuto legittimo, in quanto conforme alla natura di bosco impressa al terreno per effetto dell’imboschimento finanziato con fondi pubblici, e il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore della Regione, liquidate in euro quattromila oltre accessori.
Nota della Redazione
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