Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1512 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, grava sul ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., mentre l’Amministrazione che resti non costituita non assolve all’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa. La mancata spontanea esecuzione del titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, integra l’inadempimento e impone l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con nomina del Commissario ad acta. Al commissario interno all’Amministrazione debitrice non spetta alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato ottiene dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, al pari dei docenti di ruolo, per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il giudice condanna l’Amministrazione scolastica all’attribuzione della somma di € 1.000,00 oltre accessori.
La sentenza viene notificata e passa in giudicato, ma il Ministero non vi dà spontanea esecuzione. La docente propone allora ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione, regolarmente evocata, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. La pretesa è fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto. Il ricorso è pertanto fondato.
Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.; incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto, ma essa non si è costituita.
Il Collegio ordina quindi all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto al compenso, il Commissario non vi ha diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale applica in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in € 500,00 oltre oneri e distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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