Inammissibile l’ottemperanza al giudicato del Comune in riequilibrio finanziario (TAR Campania n. 88 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti del Comune che abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il ricorso per ottemperanza al giudicato è inammissibile. L’art. 243-bis, comma 4, TUEL impone all’ente di sospendere le procedure esecutive dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura e fino all’approvazione o al diniego del piano di riequilibrio da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Ne deriva che il creditore non può azionare il giudicato davanti al giudice amministrativo, poiché l’amministrazione non avrebbe potuto dare alcun seguito all’azione esecutiva. La sospensione opera anche in relazione agli artt. 243-bis, comma 4, e 243-quater, commi 1 e 3, TUEL, senza che la condotta tenuta dall’ente su altre posizioni creditorie integri una disparità di trattamento rilevante.
Il Fatto
Un avvocato, creditore in proprio quale difensore antistatario, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 4261/2023, passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato alla refusione delle spese e competenze legali, liquidate in € 3000,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Il Comune si è costituito chiedendo declaratoria di inammissibilità o la sospensione del ricorso, deducendo che il Consiglio comunale aveva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che si era ancora in attesa della decisione della Corte dei conti. Il ricorrente ha replicato prospettando una disparità di trattamento rispetto ad altri debiti riconosciuti dall’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima richiesto al Comune chiarimenti in ordine alla diversa decisione assunta rispetto al credito azionato, rilevando la possibile sovrapponibilità con altro debito liquidato mediante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 TUEL. L’ordinanza istruttoria ha quindi sollecitato l’ente a giustificare perché il credito del difensore antistatario non fosse stato assimilato a quello oggetto di regolarizzazione contabile.
Il Comune ha chiarito che il pagamento di quel diverso debitore era stato conseguenza dovuta e obbligata di un’esecuzione già avvenuta per opera del Tesoriere, contro la volontà dell’ente, che aveva attivato gli strumenti giudiziari a disposizione senza ottenere la revoca dell’assegnazione somma per errori formali nella procedura di opposizione.
Il Collegio, preso atto della buona fede dell’amministrazione, che si era trovata a riconoscere quel debito per regolarizzare contabilmente un pagamento già eseguito, ha escluso la prospettata disparità di trattamento. Non essendosi riscontrata alcuna discriminazione, trovano applicazione i dettami normativi relativi alle procedure esecutive pendenti nei Comuni in riequilibrio finanziario.
Poiché il ricorso è stato proposto nel 2024 e la procedura di riequilibrio era stata deliberata l’8 agosto 2019, il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile: la parte non avrebbe potuto proporlo, considerando che l’amministrazione non poteva dargli alcun seguito ed era tenuta a sospendere quelle pendenti. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità del caso.
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Nota della Redazione
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