Imposta di pubblicità sulla pensilina con funzione attrattiva del colore (Cass. civ. Sez. V n. 20849 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, la superficie da assoggettare a tassazione è quella della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, restando sottratte le altre parti della struttura che la circondano. Tuttavia, il fascione della pensilina di copertura di un impianto di distribuzione di carburanti è tassabile quando, per il colore identico a quello dell’insegna e per la mancanza di separazione grafica rispetto al marchio, costituisce componente aggiuntiva di un messaggio pubblicitario unitario. Il relativo accertamento è di fatto e, se sorretto da congrua motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, in nome e per conto del Comune, notificava alla società ricorrente tre avvisi di accertamento per gli anni 2012, 2013 e 2014, liquidando il tributo in relazione alla scritta e al logo apposti sulla cornice della pensilina di un distributore di carburante.
La società contribuente impugnava gli atti. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale, in secondo grado, confermava, ritenendo la fascia della pensilina base di computo dell’imposta per la sua capacità attrattiva. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, articolando censure sul giudicato esterno, sulla valutazione delle prove, sul difetto di motivazione degli avvisi e sull’omessa pronuncia in ordine a quantum e sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, con cui si invocava un giudicato esterno formatosi in altro giudizio sulla medesima pensilina. Il giudicato non è spendibile per un duplice ordine di ragioni: si è formato tra parti diverse, essendo diverso il contraddittore della contribuente, e non è stato oggetto di tempestiva eccezione nel giudizio di merito, ma solo di tardiva segnalazione in udienza. L’eccezione di giudicato esterno, se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
Il secondo motivo, ricondotto al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., è respinto. La Corte ricorda che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o su informazioni non riconducibili al mezzo di prova assunto. Diversa è l’erronea valutazione delle prove, non censurabile in legittimità. Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la doglianza è ammissibile solo se si alleghi la violazione di una specifica regola di valutazione. Nel caso concreto il giudice di merito ha operato un accertamento fattuale, sicché le deduzioni della contribuente mirano a un diverso apprezzamento, inammissibile in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo è infondato. La Corte distingue il piano della motivazione della sentenza da quello della motivazione dell’avviso di accertamento, confermando che gli elementi indicati erano idonei a far comprendere la pretesa impositiva.
La Corte accoglie invece il quinto motivo, esaminato congiuntamente al quarto. La Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni nella misura ridotta del 50%, applicando quella del 100%. Ricorre pertanto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è cassata sul punto con rinvio, competendo al giudice del merito determinare la sanzione entro il minimo e il massimo di legge. Resta fermo che l’art. 23 d.lgs. n. 507/1993 prevede la sanzione dal 50% al 100%.
La Corte esclude, infine, l’incertezza normativa invocata per la disapplicazione delle sanzioni, essendo l’interpretazione dell’art. 7 d.lgs. n. 507/1993 già consolidata. Il richiamo al canone unico patrimoniale è inapplicabile ratione temporis.
Nota della Redazione
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