Cessazione materia contendere e sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso del socio (Cass. civ. Sez. V n. 8828 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata del rapporto tributario personale del socio determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa pretesa e fa venir meno l’interesse del socio stesso a coltivare l’impugnazione dell’avviso di accertamento societario, pure se proposto in qualità di destinatario della notificazione o di liquidatore. Una volta estinta la società prima della notificazione dell’atto impositivo, il socio non è titolare di alcun interesse al bene sociale, ormai inesistente, né può dolersi della pretesa verso l’ente in funzione di un proprio autonomo vantaggio, già soddisfatto dalla definizione agevolata. Ne deriva che il ricorso avverso l’accertamento societario è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale declaratoria, sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, non integra i presupposti per l’applicazione della sanzione processuale di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, riferibile ai soli casi di rigetto o di inammissibilità originaria.

Il Fatto

Il contribuente, già liquidatore di una società a ristretta compagine sociale cancellata nel gennaio 2008, riceveva nel dicembre 2011 due avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2006: uno intestato alla società estinta, l’altro alla propria posizione di socio, fondato sulla presunzione di distribuzione di utili in proporzione alla partecipazione al capitale. Analoghi atti erano notificati agli altri due soci.

Il giudice di prossimità accoglieva le ragioni dei contribuenti, rilevando che nessun atto impositivo può essere emesso verso un ente estinto. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello erariale, confermava invece la ripresa a tassazione. Il contribuente ricorreva in cassazione con quattro motivi, affidati alla violazione degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. n. 602/1973, nonché delle regole sul riparto dell’onere probatorio. L’Avvocatura generale dello Stato replicava con controricorso, concludendo per il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dà atto della cessazione della materia del contendere per la definizione agevolata del rapporto relativo all’avviso notificato al ricorrente nella sua qualità di socio, ai fini dell’Irpef. La comunicazione dell’Amministrazione finanziaria, pervenuta in prossimità dell’udienza, attesta il regolare perfezionamento della procedura per i profili personali.

Il giudizio prosegue quindi con riguardo agli accertamenti societari, rispetto ai quali la sentenza d’appello, preso atto dell’estinzione dell’ente, aveva ritenuto legittimati i soci tutti evocati in giudizio.

La Corte rileva in via pregiudiziale la carenza di interesse del ricorrente, che aveva agito come destinatario della notificazione dell’avviso societario e come liquidatore della società. Sussiste anzitutto una carenza di legittimazione del liquidatore di società estinta. L’impugnazione dell’atto societario può essere coltivata dal socio solo in quanto presupposto della ripresa personale nei propri confronti: ma questo interesse è ormai venuto meno, perché la posizione personale è stata definita con definizione agevolata, sicché nessuna utilità può derivarne dal ricorso sulla pretesa verso l’ente.

La Corte aggiunge che, trattandosi di società estinta prima della notificazione dell’atto, non residua nemmeno un interesse del socio al bene sociale, ormai inesistente. Del resto, gli altri due soci, che non risultano aver definito la propria posizione, sono rimasti intimati, dimostrando di non avere interesse alla riforma della sentenza impugnata.

Il ricorso avverso l’avviso di accertamento societario è perciò dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte compensa integralmente le spese e, quanto alla sanzione processuale, esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando Cass., Sez. Un., n. 28383 del 2020: la disposizione opera solo quando il giudizio di legittimità si chiude con il rigetto o con una inammissibilità originaria, non già quando la carenza di interesse sopravvenga alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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