Sospensione termini e ammissibilità appello notificato nel periodo (Cass. civ. Sez. V n. 10656 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 non inibisce alle parti la proposizione degli atti di causa nel periodo di sospensione, ma ne proroga soltanto la scadenza, che riprende a decorrere al termine della sospensione stessa. Ne consegue che l’appello notificato durante il periodo di sospensione è tempestivo, restando rimessa alla parte contribuente la scelta se avvalersi o meno della definizione agevolata della lite pendente. Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado a mani dell’impiegato addetto presso la sede dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, pur in presenza di elezione di domicilio. La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa in deroga all’art. 345 cod. proc. civ., purché effettuata nel termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza.
Il Fatto
La contribuente impugnava tre cartelle di pagamento — relative a IRAP, IRPEF, addizionali regionali e comunali per gli anni 2012 e 2013, oltre al canone Rai per il 2014 e il 2015 — chiedendo l’annullamento degli atti e dei prodromici. La Commissione tributaria provinciale accoglieva integralmente il ricorso, rilevando che la società concessionaria della riscossione non aveva provato il perfezionamento della notificazione.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la Commissione tributaria regionale lo accoglieva con sentenza depositata il 9 giugno 2020. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati su altrettanti error in procedendo: tardività dell’appello, difetto di ius postulandi del difensore del libero foro, produzione di documenti nuovi in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte esclude che l’istanza di definizione agevolata abbia fatto venir meno l’interesse ad agire della contribuente, poiché nel fascicolo d’ufficio risultano solo bollettini non pagati e non le quietanze di versamento: non è provata la conclusione della definizione.
Il primo motivo è infondato. Il termine breve di sessanta giorni per impugnare, ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992, non era applicabile in termini, perché i termini di impugnazione erano sospesi per effetto dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. La Corte richiama Cass. n. 22337 del 2021: la sospensione non comporta l’inammissibilità degli atti compiuti nel periodo, ma solo la proroga dei termini, che riprendono a decorrere alla scadenza della sospensione. Nella specie, la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta il 17 dicembre 2018 e l’appello era stato notificato il 6 giugno 2019: la scadenza originaria ricadeva nella sospensione, quindi il gravame è tempestivo.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte richiama Cass. n. 28199 del 2024: le Agenzie fiscali si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni, mentre per il contenzioso tributario la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale. Non è quindi richiesta alcuna delibera per il patrocinio di un avvocato del libero foro, né è riscontrabile alcuna nullità della motivazione della sentenza impugnata.
Infine, anche il terzo motivo è infondato. L’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 è norma speciale, prevalente sull’art. 345 cod. proc. civ., e consente la produzione di documenti per la prima volta in appello, purché nel termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza ex art. 32, comma 1, del medesimo decreto. La Corte richiama Cass. n. 17921 del 2021 e un indirizzo consolidato: il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere esaminato in appello se acquisito al fascicolo, dovendosi ritenere sanata l’inosservanza delle modalità di produzione.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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